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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7091/2025 del 20/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato il decreto che ha confermato il rigetto della sua richiesta di applicazione del controllo giudiziario c.d. volontario ex art. 34-bis, comma 6, D.Lgs. n.159/2011. Denuncia violazione dell'art. 34-bis per travisamento dell'unico elemento indiziario (la presunta non occasionalità del rischio di infiltrazione mafiosa), mancata motivazione in ordine alla "bonificabilità" dell'impresa e omissione di considerazione dei rilievi difensivi relativi al rapporto ritenuto rilevante tra il responsabile aziendale e soggetti collegati a consorterie criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha chiarito i criteri legali applicabili all'istanza di controllo giudiziario volontario (individuando un test bifasico: verifica dell'occasionalità dell'agevolazione e valutazione prognostica della possibilità di bonifica dell'impresa) e ha censurato la Corte d'appello per essersi limitata a prendere atto dell'informazione prefettizia senza procedere all'autonomo esame degli elementi difensivi e alla valutazione richiesta. Il Supremo Collegio ha quindi annullato il provvedimento impugnato nei limiti indicati e ha rimesso gli atti per nuovo esame alla Corte d'appello affinché applichi i criteri giuridici delineati.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), art. 34-bis, comma 6

    art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Il giudice della prevenzione, investito da una richiesta di controllo giudiziario "volontario", non può limitarsi a prendere atto dell'informazione interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo ma deve verificare autonomamente: a) il carattere occasionale dell'agevolazione da parte di soggetti pericolosi; b) la concreta possibilità dell'impresa di riallinearsi al contesto economico sano (valutazione prognostica sulla bonificabilità).

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34, comma 1

    art. 34, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Disciplina l'amministrazione giudiziaria e configura i presupposti generali di condizionamento/agevolazione da parte di soggetti pericolosi; il controllo giudiziario è parte dello stesso sottosistema e il grado di contaminazione deve essere valutato per graduare la misura da applicare.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 34-bis, comma 1 e comma 7

    art. 34-bis, comma 1 e comma 7, d.lgs. n. 159/2011

    Il comma 1 definisce il controllo giudiziario e richiama l'occasionalità dell'agevolazione come presupposto; il comma 7 stabilisce che il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende gli effetti dell'interdittiva e il termine per il rilascio delle informazioni antimafia. La Corte precisa che anche nel controllo "volontario" tali presupposti devono essere verificati dal giudice.

  • Artt. 10, comma 3 e 27 del D.Lgs. n. 159/2011

    artt. 10, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 159/2011

    Limiti di deducibilità del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione: il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge e nei limiti previsti da questi articoli (vietata, in via ordinaria, la critica al mero vizio di motivazione salvo motivazione inesistente o meramente apparente).

  • Decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

    decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233

    Modifiche al testo dell'art. 34-bis segnalate dalla Corte; tra le novità procedurali è l'esplicita indicazione di sentire il prefetto che ha adottato l'informazione interdittiva prima di decidere sull'istanza di controllo volontario.

  • Legge 17 ottobre 2017, n. 161

    legge 17 ottobre 2017, n. 161

    Ha scorporato il controllo giudiziario dall'amministrazione giudiziaria e introdotto la possibilità che le imprese richiedano il controllo giudiziario volontario, in vista di una 'bonifica' dell'impresa.

  • Codice di procedura penale, art. 125, comma 3 e art. 606, comma 1, lett. e

    art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.

    Richiamati per l'obbligo di provvedere con decreto motivato del giudice d'appello (art. 125) e per delimitare i vizi sindacabili in cassazione (l'art. 606 e esclude in via ordinaria la censura motivazionale salvo motivazione inesistente o meramente apparente).

  • Art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011

    art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011

    Riferito al potenziale ambito delle interdittive prefettizie; la Corte segnala che l'informazione interdittiva non toglie al giudice della prevenzione il dovere di compiere un autonomo accertamento nel procedimento di controllo volontario.

Massime di principio

  • Il controllo giudiziario "volontario" richiede un esame bifasico: a) accertamento dell'occasionalità dell'agevolazione fornita dai soggetti pericolosi; b) valutazione prognostica sulla possibilità concreta di "bonifica" dell'impresa (capacità di riallinearsi all'economia sana).
  • Il giudice della prevenzione non è vincolato a limitarsi al contenuto dell'informazione prefettizia: deve compiere un autonomo e penetrante esame degli elementi in atti, comprensivo degli elementi difensivi prodotti dall'impresa.
  • In cassazione il sindacato è limitato a questioni di diritto e a vizi quali la motivazione inesistente o meramente apparente; le critiche meramente prognostiche/fattuali sono improprie salvo il caso di manifesta illogicità o carenza della motivazione.
  • Per chi propone istanza di controllo volontario è strategico documentare specificamente: a) la natura occasionale dei rapporti contestati; b) un progetto/plausibilità di bonifica (misure organizzative, controllo interno, piano gestionale) per dimostrare la prognosi favorevole.
  • Se l'infiltrazione risulta non occasionale e l'impresa appare integralmente compromessa, il controllo giudiziario va negato e possono essere valutate misure più incisive (amministrazione giudiziaria, misure ablative).
  • La pendenza dell'impugnazione amministrativa dell'interdittiva non esonera il giudice della prevenzione dall'effettuare la verifica di cui sopra; l'istanza di controllo può sospendere gli effetti dell'interdittiva solo se sussistono i presupposti stabiliti dalla legge.

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