Cassazione Penale, Ordinanza n. 03514/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermativa in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 3.000 di ammenda per guida in stato di ebbrezza aggravata dalle specifiche ipotesi previste dal codice della strada. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non deducibile in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva motivato in modo congruo e logicamente coerente il diniego delle attenuanti generiche, con una valutazione insindacabile in cassazione in assenza di vizi logici o giuridici. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. b), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza nelle ipotesi previste dalle lettere e commi richiamati.
Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto del motivo di ricorso; il loro mancato riconoscimento, se adeguatamente motivato dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare la conseguenza legale dell'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Richiamata quale precedente sul principio per cui la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, se immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali, è insindacabile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, quando sia sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e aderente alle emergenze processuali, non è censurabile in cassazione come vizio di legge o di motivazione apparente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche, salvo che la decisione impugnata presenti specifici vizi logici o giuridici.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il motivo di ricorso investe esclusivamente una valutazione discrezionale del giudice di merito, correttamente motivata, la censura è destinata a essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità.
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