Cassazione Penale, Ordinanza n. 08522/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 17/11/2023, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di evasione. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i motivi di ricorso investivano essenzialmente l'apprezzamento del materiale probatorio e l'accertamento in fatto della sua assenza dal luogo in cui era autorizzato a recarsi in regime di detenzione domiciliare, in particolare presso una struttura alberghiera. Il ricorrente ha inoltre dedotto la non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che la decisione di merito aveva escluso sia la tenuità oggettiva del fatto sia la mancanza di ostacoli legati alla reiterazione delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità quando la motivazione della Corte di merito è congrua e adeguata. Ha inoltre osservato che, secondo il consolidato orientamento richiamato, integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo della detenzione domiciliare senza autorizzazione, senza rilievo per durata, distanza o motivi dell'allontanamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non invocabile nel caso concreto, perché la Corte di merito aveva escluso sia la tenuità oggettiva del fatto sia la compatibilità con la reiterazione delle condotte.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Il testo richiama il reato di evasione, affermando che esso è integrato da qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo della detenzione domiciliare.
Massime di principio
- In tema di evasione, integra il reato qualsiasi allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione domiciliare, senza che assumano rilievo la durata dell'allontanamento, la distanza percorsa o le ragioni soggettive che abbiano determinato la condotta.
- Quando la sentenza di merito abbia offerto una motivazione congrua e coerente sull'accertamento in fatto, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione delle prove è inammissibile perché sollecita una rivalutazione del merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta in sede di legittimità se il giudice di merito ha escluso motivatamente sia la tenuità oggettiva del fatto sia la ricorrenza di condizioni ostative, come la reiterazione delle condotte.
- L'inammissibilità del ricorso determina, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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