Cassazione Penale, Sentenza n. 9548/2022 del 21/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 14/04/2021 (riesame ex art. 309 c.p.p.) che aveva parzialmente riformato l'ordinanza cautelare del G.I.P.: il Tribunale aveva escluso una specifica aggravante (art. 629, 2° c., in relazione al n. 3 dell'art. 628) e aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente deduceva: (i) insufficiente e apodittica motivazione sulla sussistenza della gravità indiziaria, lamentando travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e delle intercettazioni circa la presenza e il ruolo del DI MARIA nella fase estorsiva; (ii) vizio di motivazione rispetto all'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso", per mancata prova della soggettività dell'aggravante in capo al ricorrente; (iii) difetto delle esigenze cautelari (speciali e probatorie), contestando la concretezza del pericolo di reiterazione e l'attualità del pericolo di inquinamento delle prove, anche in considerazione della revoca dei lavori che ridurrebbero le occasioni di incontro con la persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui in sede di legittimità non è consentita la revisione degli elementi di fatto e dello "spessore" degli indizi, essendo limitato il controllo alla verifica della congruità e logicità della motivazione. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e non apodittica: il Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni consistenti della persona offesa, le risultanze captative e gli interventi del DI MARIA a sostegno delle richieste del MELI, oltre alla dichiarazione compromettente del MELI sulla garanzia di protezione da parte di referenti di zona in presenza del DI MARIA. Quanto all'aggravante del "metodo mafioso", la Corte ha condiviso l'apprezzamento del Tribunale circa il passaggio da un'offerta di subappalto a una vera e propria richiesta di denaro a garanzia di "immunità" e l'esistenza di riferimenti a soggetti di zona, escludendo l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 quale presupposto. Sui profili cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale in ordine alle esigenze di prevenzione speciale e probatoria (capacità intimidatoria, controllo del territorio, attività connessa al pub intestato a un congiunto), e ha osservato che la rimozione di una singola esigenza (es. revoca dei lavori) non elimina l'efficacia motivazionale quando sussistono altre esigenze comprovate. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
norma procedurale che autorizza il riesame richiesto al Tribunale; richiamata solo come base dell'azione di riesame svolta in primo grado
art. 628 cod. pen., terzo comma, n. 3
riferimento alla fattispecie di estorsione con le aggravanti previste; il Tribunale e la Corte hanno valutato la sussistenza degli elementi fattuali collegati alla fattispecie
art. 629 cod. pen., secondo comma
norma sulle aggravanti dell'estorsione; il Tribunale aveva escluso una specifica aggravante in relazione al n.3 dell'art. 628, decisione non censurata in cassazione
norma collegata alle aggravanti di tipo mafioso; la difesa aveva contestato l'applicazione o la ricostruzione, ma la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valorizzato il contesto e i passaggi indicativi del "metodo mafioso", scartando la doglianza difensiva sull'erroneo presupposto
norma che elenca le esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che, quando più esigenze giustificano la misura, la contestazione di una sola è inammissibile se le altre permangono
art. 275, comma 3 (ultima parte) cod. proc. pen.
richiamata in relazione alla presunzione ex lege della sussistenza di esigenze cautelari in presenza di determinate condizioni; il Tribunale ha però illustrato motivatamente gli elementi contrari evitando di basare tutto su mere presunzioni
Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone; Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci)
principi di diritto: (i) limite del sindacato di cassazione sulla revisione del merito fattuale e sull'apprezzamento degli indizi; (ii) principio che, se la misura è fondata su più esigenze cautelari e una è contestata, la sopravvivenza di un'altra rende ininfluente la censura
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro una misura cautelare il controllo è limitato alla verifica di legittimità e logicità della motivazione: non è consentita la rivalutazione degli elementi di fatto o la riconsiderazione dello "spessore" degli indizi.
- Per la sussistenza della gravità indiziaria il giudice valuta la congruenza complessiva del quadro probatorio, anche valorizzando dichiarazioni consistenti della persona offesa, riscontri captativi e condotte di supporto del coautore; contraddizioni parziali non sono decisive se il quadro rimane coerente.
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere desunta da elementi fattuali e contestuali (passaggio da una proposta contrattuale a una richiesta estorsiva, riferimenti a "referenti" di zona, promessa di protezione/controllo del territorio) e non richiede necessariamente l'inquadramento formale nell'art. 416-bis laddove il contesto riveli un carattere intimidatorio e di controllo territoriale.
- Ai fini delle esigenze cautelari la Corte valorizza la recentità della condotta, la capacità intimidatoria e la posizione che consente controllo del territorio (es. attività commerciale gestita da congiunti), e non è decisiva la mera sopravvenienza di circostanze attenuanti (es. revoca di lavori) se permangono altre esigenze cautelari adeguatamente motivate.
- Se una misura è basata su più esigenze cautelari, la censura relativa a una sola di esse è spesso ininfluente quando le altre permangono e sono adeguatamente motivate.
- Nelle impugnazioni cautelari conviene concentrare i rilievi su vizi di diritto, incoerenze manifeste o mancanza assoluta di motivazione logica, piuttosto che su un diverso apprezzamento degli elementi di fatto.
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