Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21955/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura fallimentare. Una società creditrice aveva chiesto l'ammissione per un importo complessivo molto superiore, ma il Tribunale, nel giudizio ex artt. 98 e 99 l.f., ha accolto solo in parte la domanda, ammettendo il credito in via chirografaria per una somma inferiore. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della motivazione per asserita apparenza/contraddittorietà e violazione di norme sul contenuto della sentenza; con il secondo ha lamentato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe mal ripartito o applicato l'onere della prova e avrebbe dovuto valorizzare diversamente i documenti prodotti; con il terzo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e di un documento decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato elementi probatori rilevanti. In sostanza, la ricorrente mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e a vedere riconosciuta integralmente la pretesa di credito.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione del decreto impugnato era tutt'altro che apparente: il tribunale aveva esplicitato l'onere probatorio gravante sulla creditrice, aveva escluso una CTU esplorativa e aveva chiarito che la parte non aveva allegato né documentato il titolo giustificativo della richiesta di restituzione delle somme, richiamando inoltre clausole contrattuali incompatibili con la tesi degli anticipi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito e dei documenti, operazione preclusa in cassazione. Anche il terzo motivo è stato respinto perché il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può consistere nella censura del mancato accoglimento delle tesi difensive o nella diversa lettura delle risultanze documentali; peraltro i documenti prodotti possono anche assumere valenza probatoria sfavorevole alla parte che li ha depositati. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del fallimento intimato; è stato invece dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 98 e 99 l.f.

    regolano l'opposizione allo stato passivo; nel caso concreto il giudice di merito ha valutato la fondatezza della domanda di insinuazione sulla base dell'eccezione di carenza dei fatti costitutivi del credito sollevata dalla curatela.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione del decreto; la Corte ha affermato che la motivazione non era apparente perché consentiva il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 135, comma 4 c.p.c.

    richiamato insieme ad altre norme sul contenuto del provvedimento; la Corte ha escluso la denunciata illegittimità della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    invocato per contestare la motivazione, ma ritenuto non violato in quanto il decreto esponeva un percorso logico-giuridico comprensibile.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo delle prove documentali; la Corte ha escluso che la doglianza potesse tradursi in una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è stato qualificato come inammissibile perché sostanzialmente volto a una revisione del merito.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame è stato escluso perché non riguardava un fatto storico decisivo trascurato dal giudice, ma la mancata adesione alle tesi difensive e la diversa lettura dei documenti.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. 115/2002, richiamata per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, una volta sollevata rituale eccezione della curatela sulla mancanza dei fatti costitutivi del credito, grava sul creditore opponente l'onere di allegare e documentare in modo specifico il titolo della pretesa, non essendo sufficiente un richiamo generico alla documentazione prodotta.
  • La motivazione è solo "apparente" quando, pur essendo materialmente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non vi è invece motivazione apparente se il giudice espone le ragioni del rigetto o dell'accoglimento parziale e rende controllabile il ragionamento decisorio.
  • In cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omissione di un fatto storico principale o secondario decisivo e discusso tra le parti, non la mancata adesione del giudice alle tesi difensive o la diversa lettura delle prove documentali.
  • I documenti prodotti in giudizio possono essere apprezzati anche in senso sfavorevole alla parte che li ha depositati, secondo il principio di acquisizione processuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.