Cassazione Civile, Ordinanza n. 05279/2024 del 28/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La società ricorrente, cessionaria dei crediti di un istituto di credito originario, aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società debitrice per importi vantati in via ipotecaria e chirografaria, sulla base di due decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, poi muniti del visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. durante la pendenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, oltre che di altri rapporti bancari, incluso un mutuo fondiario. Il tribunale aveva ammesso solo una minima parte del credito, ritenendo che, in presenza di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, il decreto ingiuntivo fosse opponibile alla massa solo se il visto ex art. 647 c.p.c. fosse stato apposto prima della domanda di concordato, e non bastasse la sua apposizione prima della sola pubblicazione nel registro delle imprese. La ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: 1) violazione di varie norme fallimentari e processuali, sostenendo che la retrodatazione degli effetti del fallimento per consecuzione non impone di anticipare al concordato anche il requisito di definitività del decreto ingiuntivo; 2) violazione degli artt. 45 e 169 l.fall. e dell’art. 647 c.p.c., affermando che il visto di esecutorietà non è una formalità di cui all’art. 45 l.fall., ma un accertamento costitutivo del credito; 3) errata interpretazione dell’art. 169 l.fall., che, secondo la ricorrente, andrebbe letto con riferimento alla data di pubblicazione della domanda nel registro imprese; 4) conseguente erronea esclusione di parte del credito per commissioni di massimo scoperto, spese e interessi su conti correnti; 5) omessa pronuncia sul privilegio degli interessi di mora e degli interessi al tasso convenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso, ritenendoli fondati, e ha dichiarato assorbiti gli altri tre. Ha cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Rovigo anche per la regolazione delle spese. La Corte ha chiarito che il principio di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento non opera in modo generale e bidirezionale, ma solo nei casi espressamente previsti dalla legge; pertanto, nel caso del decreto ingiuntivo divenuto definitivo durante la pendenza del concordato, è sufficiente che il visto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. sia intervenuto prima della dichiarazione di fallimento, non essendo necessario che esso preceda la domanda di concordato. La massa fallimentare non può quindi negare l’opponibilità del titolo monitorio solo perché il visto è posteriore alla domanda di concordato, se è anteriore al fallimento.
Norme richiamate
richiamato dall’art. 169 l.fall. per il concordato preventivo, ma ritenuto non riferibile al completamento del giudicato monitorio; riguarda le formalità di opponibilità degli atti di disposizione verso terzi, non il visto di esecutorietà del decreto ingiuntivo.
richiamato tra le norme evocate; la Corte lo menziona nel quadro dell’assetto concorsuale ma non come base decisiva della soluzione.
conferma l’esclusività dell’accertamento del passivo in fallimento; i crediti devono essere accertati nel concorso dei creditori dopo la dichiarazione di fallimento.
evocato come regola di cristallizzazione della massa alla data del fallimento; la Corte esclude che il rischio di elusione di tale regola giustifichi l’anticipazione del requisito di definitività del decreto al momento della domanda di concordato.
richiamato tra le norme indicate nel ricorso e nella motivazione sulla consecuzione; utilizzato nel contesto delle regole speciali che fanno decorrere termini da momenti legati alla procedura minore.
richiamato nel ricorso; non è oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
richiamato nel ricorso; non è oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
richiamato nel ricorso; non è oggetto di autonoma interpretazione decisiva nel dispositivo.
richiamato nel ricorso e nella motivazione sul tema dell’opponibilità dei titoli ai fini dell’ammissione al passivo; la Corte richiama il principio per cui rileva la situazione esistente alla data del fallimento.
art. 111, secondo comma, l.fall.
richiamato nel ricorso; evocato nel quadro delle norme speciali applicabili alle procedure concorsuali consecutive.
art. 160, terzo comma, l.fall.
richiamato nel ricorso; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.
richiamato nel ricorso; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.
art. 168, terzo comma, l.fall.
la Corte esclude la sua applicabilità al caso in esame, precisando che disciplina ipotesi tipiche di inefficacia nel concordato e non si estende automaticamente al successivo fallimento.
richiamato perché estende al concordato alcune norme fallimentari, ma la Corte ne limita la portata: la norma non consente di anticipare al momento della domanda di concordato il requisito di definitività del decreto ingiuntivo ai fini dell’opponibilità al fallimento.
richiamato nel ricorso; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.
richiamato nel ricorso; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.
richiamato nel ricorso; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.
richiamato nel ricorso; non autonomamente decisivo nella motivazione finale.
richiamato nel ricorso tra le norme violate; non è al centro della ratio decidendi.
richiamato nel ricorso come parte del procedimento monitorio che conduce al decreto ingiuntivo.
la Corte afferma che il visto di esecutorietà ha natura idonea a far acquistare al decreto la stabilità assimilabile al giudicato; ai fini dell’opponibilità alla massa fallimentare è sufficiente che tale definitività sia maturata prima del fallimento, non prima della domanda di concordato.
richiamato nel ricorso per sostenere che l’art. 45 l.fall. riguarda solo le formalità opponibili relative agli atti dispositivi; il tema è accolto nel senso che il visto ex art. 647 c.p.c. non vi rientra.
art. 12 prel.
richiamato nel ricorso per l’interpretazione sistematica dell’art. 169 l.fall.; la Corte respinge l’interpretazione proposta dalla ricorrente solo in parte, ma riconduce la soluzione alla disciplina speciale della consecuzione.
richiamato nel ricorso in relazione alla contestazione delle clausole su commissioni di massimo scoperto; il motivo resta assorbito.
richiamato nel quinto motivo per omessa pronuncia; il motivo è assorbito.
richiamato nel quinto motivo per omessa pronuncia; il motivo è assorbito.
richiamato nel quinto motivo in tema di interessi ipotecari e privilegio; il motivo è assorbito.
richiamato come base della domanda di concordato preventivo con riserva, rilevante per la consecuzione con il successivo fallimento.
richiamato per indicare che la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile.
richiamato come rimedio di opposizione allo stato passivo utilizzato dalla banca.
v. sopra; norma centrale per la definitività del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- Il principio di consecuzione tra procedure concorsuali non ha portata generale e automatica: opera solo per gli effetti espressamente previsti dalla legge, senza consentire un’estensione interpretativa indiscriminata da una procedura all’altra.
- In caso di concordato preventivo seguito da fallimento, l’opponibilità alla massa di un decreto ingiuntivo dipende dalla sua definitività ex art. 647 c.p.c. prima della dichiarazione di fallimento, non dalla sua definitività prima della domanda di concordato.
- L’art. 45 l.fall., richiamato dall’art. 169 l.fall., concerne le formalità necessarie per l’opponibilità ai creditori degli atti di disposizione del debitore e non si applica, di per sé, al completamento del giudicato monitorio.
- L’accertamento del credito compiuto in sede monitoria o contenziosa resta opponibile alla massa fallimentare se si consolida prima del fallimento, poiché nel concordato preventivo non opera una verifica concorsuale del passivo analoga a quella fallimentare.
- Le regole speciali che fanno risalire gli effetti del fallimento alla fase della procedura minore non possono essere utilizzate per aggravare, senza base normativa espressa, la posizione del creditore che abbia ottenuto il titolo definitivo nel corso del concordato.
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