Cassazione Penale, Sentenza n. 47182/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Savini impugnava la conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art. 186 d.lgs. 285/1992) sostenendo che la Corte territoriale aveva mantenuto la riduzione della pena per il rito abbreviato nella misura di un terzo invece che nella misura della meta prevista per le contravvenzioni dalla modifica di legge (legge n. 103/2017). Denunciava cosi la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e chiedeva che la Corte di cassazione potesse correggere d'ufficio la misura della diminuzione anche se la questione non era stata dedotta in appello
La decisione
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la diminuzione prevista dall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. ha natura processuale pur con effetti sostanziali, ma l'omessa o erronea applicazione della misura della diminuente non determina di per se una pena illegale quando la sanzione risultante rimanga nei limiti edittali. In tale ipotesi si tratta di pena illegittima e non di pena illegale; quindi, se la questione non e stata devoluta in appello, la sua deduzione in cassazione e preclusa dalla inammissibilita del ricorso. Applicando tali principi al caso concreto, la pena irrogata a Savini rientrava nei limiti edittali e pertanto la Corte ha escluso la rilevabilita d'ufficio del vizio in cassazione; conseguentemente il ricorso e stato respinto e la pronuncia di merito e confermata
Norme richiamate
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
modificato dall'art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103
Disciplina la diminuzione di pena per il rito abbreviato; per le contravvenzioni la legge 103/2017 ha elevato la riduzione alla meta. Tuttavia la sua violazione integra in generale un vizio processuale che determina pena illegittima se la risultante resta nei limiti edittali
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Regola l'inammissibilita del ricorso per cassazione per motivi non consentiti o non dedotti in appello; e la norma cui guardare per valutare se la questione puo essere sollevata in cassazione
Stabilisce i limiti della cognizione della Corte di cassazione e prevede l'estensione della cognizione alle questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo
art. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma del codice della strada che sanziona la guida in stato di ebbrezza; fornisce i limiti edittali rilevanti per stabilire se la pena risultante sia nei limiti di legge
art. 25, comma 2 Cost.
Principio costituzionale di legalita della pena che impone che la sanzione sia prevista dalla legge; la Corte richiama il principio per distinguere pena illegale da pena illegittima
Ha modificato l'art. 442 cod. proc. pen. elevando la diminuzione per le contravvenzioni alla meta
Massime di principio
- Distinguere pena illegale da pena illegittima: e illegale solo la pena che eccede specie o limiti edittali fissati dalla legge; ogni altro errore di calcolo o applicazione di norme processuali produce una pena illegittima
- Se la pena risultante rimane nei limiti edittali, l'omessa o errata applicazione della diminuente prevista per il rito abbreviato integra un vizio processuale deducibile in appello; se non dedotto, la questione e preclusa in cassazione per inammissibilita del ricorso
- La Corte di cassazione puo intervenire d'ufficio solo quando sussista una vera e propria pena illegale, ad esempio se la sanzione applicata non e prevista dalla legge per specie o supera i limiti edittali
- In casi analoghi e consigliabile contestare espressamente in appello qualsiasi errore nel calcolo della pena o nella applicazione delle diminuenti processuali, e verificare subito l'esatta misura aritmetica della commisurazione sanzionatoria
- Quando il vizio riguarda la mancata applicazione di una novita normativa piu favorevole, occorre porre particolare attenzione ai termini e agli strumenti processuali utili per far valere la retroattivita della lex mitior, preferibilmente gia in sede di appello
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