Cassazione Civile, Ordinanza n. 09237/2026 del 12/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un pignoramento presso terzi effettuato nei confronti dell'INPS su iniziativa della Cassa Forense. Il debitore ha dedotto che il credito azionato fosse prescritto e che gli atti notificatori presupposti fossero nulli o inefficaci perché eseguiti ai sensi dell'art. 143 c.p.c. senza il rispetto della comune diligenza e delle ricerche del domicilio effettivo. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione dell'art. 143 c.p.c. in relazione alle notifiche agli irreperibili, lamentando mancata ricerca dell'effettivo domicilio e mala fede del notificante; il secondo per vizio di motivazione, assumendo che la sentenza d'appello non avesse adeguatamente spiegato cosa si intenda per comune diligenza e sulla pretesa mala fede dell'ente notificante. La Corte, tuttavia, non è entrata nel merito di tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, nel termine di cui all'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza impugnata, nonostante nel ricorso fosse stata dichiarata l'avvenuta notificazione della decisione e la stessa notificazione del ricorso risultasse comunque successiva al sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto assorbite le censure di merito e ha affermato che, poiché il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza era stata notificata ma non aveva prodotto la relata di notificazione, e la controparte non l'aveva depositata, operava la sanzione processuale di improcedibilità ex art. 369 c.p.c. La Corte ha escluso che potesse valere la tesi del termine lungo in assenza di prova della notificazione, osservando anzi che la stessa dichiarazione del ricorrente implicava l'attivazione del termine breve e l'onere di deposito della sentenza notificata. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese di legittimità, all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e, applicando l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una somma pari alle spese in favore della resistente e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
La censura del ricorrente riguardava la notifica agli irreperibili; la Corte non ha però esaminato il merito della doglianza perché assorbito dall'improcedibilità del ricorso.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
Il deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata è prescritto a pena di improcedibilità quando la sentenza risulti notificata o sia dichiarata tale dal ricorrente.
Il termine lungo per impugnare è richiamato come alternativa solo in assenza di notificazione della sentenza; nel caso concreto non è stato ritenuto applicabile perché il ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza.
La notificazione del ricorso oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza esclude la "prova di resistenza" utile a superare l'improcedibilità.
È stata formulata una proposta di definizione accelerata che segnalava l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso; il collegio ha poi deciso in coerenza con il profilo di improcedibilità.
È stata fissata la trattazione collegiale a seguito della richiesta del ricorrente di decisione da parte del collegio.
In caso di definizione in conformità alla proposta e di manifesta infondatezza della ragione di rito, la Corte ha applicato la condanna equitativa in favore della controparte e della Cassa delle Ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La declaratoria di improcedibilità comporta l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 24 Cost.
Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per giustificare la prevalenza della ragione più liquida nella definizione della causa.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. per applicare il criterio della ragione più liquida e definire il giudizio sulla questione processuale più immediata.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara nel ricorso per cassazione che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione integra un fatto processuale che fa decorrere il termine breve di impugnazione e impone il deposito, a pena di improcedibilità, della copia della sentenza munita di relata di notificazione.
- L'omesso deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina improcedibilità del ricorso quando la notificazione sia stata dichiarata e non risulti provata né dal ricorrente né dal controricorrente.
- La mancata contestazione della controparte non sana il vizio di improcedibilità, trattandosi di requisito processuale indisponibile e rilevabile d'ufficio.
- La c.d. prova di resistenza può evitare l'improcedibilità solo se dagli atti risulti che il ricorso è stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza; in mancanza, e se la notificazione è successiva, il vizio permane.
- Nel giudizio di legittimità la Corte può decidere sulla questione processuale più immediata secondo il principio della ragione più liquida, anche quando esistano questioni preliminari ulteriori e potenzialmente assorbenti.
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