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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07826/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA chiesto dalla procedura fallimentare di una società, motivato dall'Amministrazione finanziaria con la pretesa assenza dei presupposti. In primo grado il ricorso della procedura era stato accolto; in appello la CTR aveva confermato, ritenendo sostanzialmente equiparabile la dichiarazione di cessazione dell'attività a quella che il curatore deve presentare ai sensi dell'art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972 e osservando che, con il fallimento, l'impresa non può normalmente compiere ulteriori operazioni imponibili utili a recuperare l'eccedenza IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 30, comma 2, 35, comma 4, e 74-bis d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la dichiarazione di fallimento non è incompatibile con operazioni imponibili connesse alla gestione dei beni fallimentari e che non può dunque equipararsi a cessazione dell'attività; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di prova del credito IVA e del suo quantum, prova che secondo l'Ufficio gravava sul contribuente e non era stata fornita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo richiamando l'orientamento secondo cui, ai fini IVA, le imprese fallite sono assimilate alle imprese cessate quanto al diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, perché non potendo proseguire l'attività non sono in grado di recuperare il credito mediante detrazione nell'anno successivo; inoltre la dichiarazione resa dal curatore ex art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972 è equiparata alla dichiarazione di cessazione attività e fa sorgere il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA. La possibilità che nel fallimento si compiano alcune operazioni imponibili non cambia l'esito, perché il credito IVA preconcorsuale non può essere compensato con crediti sorti in tempi diversi in base all'art. 56 l. fall., che richiede la anteriorità di entrambi i crediti per la compensazione nel fallimento. È stato respinto anche il secondo motivo, perché la CTR aveva comunque esaminato implicitamente la questione probatoria; la mancata espressa pronuncia su un argomento non integra omessa pronuncia quando la decisione adottata è incompatibile con la tesi della parte e ne comporta il rigetto implicito. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocato per contestare la decisione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è il parametro di deduzione del vizio processuale per omessa pronuncia invocato dalla ricorrente

  • art. 30, d.P.R. n. 633/1972

    comma 2 (ora primo comma)

    regola il diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta per imprese cessate o fallite; il diritto sorge quando il rapporto tributario antecedente si chiude e non è possibile recuperare l'eccedenza con operazioni future

  • art. 35, d.P.R. n. 633/1972

    viene richiamato dalla ricorrente per negare l'equiparazione tra dichiarazione di cessazione e dichiarazione del curatore, ma la censura è respinta

  • art. 74-bis, d.P.R. n. 633/1972

    la dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore per le operazioni anteriori alla procedura è equiparata alla dichiarazione di cessazione attività e fa sorgere il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA

  • art. 56 l. fall.

    consente la compensazione nel fallimento solo tra crediti sorti anteriormente alla procedura; non permette la compensazione tra un credito concorsuale preesistente e un credito della massa sorto dopo l'apertura del fallimento

  • art. 90 legge fall.

    è richiamato in relazione all'esercizio provvisorio, come ipotesi che consente ulteriori operazioni imponibili, ma senza incidere sul credito IVA preconcorsuale

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione per omessa pronuncia non ricorre quando la decisione impugnata comporta un rigetto implicito della questione dedotta

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiede una motivazione concisa ma sufficiente; non impone al giudice di esaminare espressamente ogni singola argomentazione delle parti

Massime di principio

  • Ai fini IVA, l'impresa fallita può essere trattata, quanto al diritto al rimborso dell'eccedenza d'imposta, come impresa cessata, poiché l'apertura del fallimento impedisce la fisiologica detrazione dell'eccedenza nell'esercizio successivo.
  • La dichiarazione resa dal curatore ex art. 74-bis d.P.R. n. 633/1972, limitatamente alle operazioni anteriori alla procedura, equivale alla dichiarazione di cessazione dell'attività e fa sorgere il diritto al rimborso del credito IVA maturato in eccedenza.
  • La possibilità che nel corso del fallimento si svolgano alcune operazioni imponibili non consente, di per sé, di recuperare il credito IVA preconcorsuale mediante compensazione con crediti successivi, poiché nel fallimento la compensazione richiede la preesistenza di entrambi i crediti.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, pur priva di un'espressa confutazione dell'argomento, contenga una decisione incompatibile con la tesi della parte, realizzandosi così un rigetto implicito.
  • Il giudice di merito soddisfa l'obbligo motivazionale se espone concisamente gli elementi decisivi della decisione; non è tenuto a confutare singolarmente ogni deduzione difensiva, purché risultino disattese per implicito quelle incompatibili con la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLiquidazione giudizialeContenzioso tributario
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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