Cassazione Civile, Ordinanza n. 34757/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria del credito)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto di credito, poi succeduto da una cessionaria del credito, per far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto con cui due coniugi avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi la quota di proprietà della casa familiare. Il credito azionato derivava da fideiussioni omnibus e specifiche prestate da alcuni familiari a garanzia di affidamenti concessi a una società. In primo grado il Tribunale accolse la domanda ritenendo che la prescrizione dell'azione revocatoria decorresse dall'annotazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio. In appello la decisione fu confermata. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2903 e 2935 c.c. per errata decorrenza del termine quinquennale di prescrizione; 2) violazione degli artt. 2903 e 2935 c.c. in combinato con l'art. 2929-bis c.c., sostenendo che la nuova norma implicherebbe una diversa decorrenza del termine per l'azione revocatoria; 3) violazione degli artt. 2903, 2935, 2941 e 2942 c.c. sulla decorrenza della prescrizione rispetto al fondo patrimoniale; 4) violazione degli artt. 2903, 2935 e 162 c.c., chiedendo un mutamento dell'orientamento sulla natura della pubblicità del fondo patrimoniale e sulla necessità dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, con conseguente decorrenza del termine dalla sola trascrizione del vincolo immobiliare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza consolidata afferma che il fondo patrimoniale è opponibile ai terzi solo dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, sicché da quel momento decorre il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria. Ha respinto il secondo motivo osservando che l'art. 2929-bis c.c., introdotto nel 2015, attribuisce al creditore una tutela ulteriore e non modifica la disciplina della revocatoria ordinaria né la decorrenza del termine in discussione. Ha considerato il terzo motivo inconducente perché l'inopponibilità del fondo non annotato ai creditori già muniti di ipoteca o pignoramento conferma, anziché smentire, che l'opponibilità ai terzi si collega all'annotazione. Ha ritenuto infine inammissibile il quarto motivo perché introduceva una questione nuova, non trattata nei gradi di merito e non adeguatamente indicata come tempestivamente dedotta, in violazione del principio secondo cui in cassazione non possono proporsi questioni nuove non esaminate nei giudizi di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in favore della controricorrente.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria proposta per far dichiarare l'inefficacia dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Il termine quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria decorre, per il fondo patrimoniale, dal momento in cui l'atto diventa opponibile ai terzi, cioè dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso del fondo patrimoniale ciò avviene con l'annotazione, non con la sola stipula o trascrizione.
La norma introduce una tutela ulteriore del creditore contro determinati atti pregiudizievoli, ma non modifica la disciplina generale della revocatoria ordinaria né la decorrenza del termine prescrizionale.
Per la costituzione del fondo patrimoniale l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ha funzione dichiarativa e costituisce la formalità rilevante ai fini dell'opponibilità ai terzi.
Il fondo patrimoniale è ricondotto alle convenzioni matrimoniali e soggetto alla disciplina pubblicitaria che ne condiziona l'opponibilità.
La trascrizione del fondo patrimoniale per gli immobili ha mera funzione di pubblicità-notizia e non supplisce alla mancata annotazione.
art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
È la norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
È il rito sommario con cui fu introdotta l'azione davanti al tribunale.
È il rito richiamato ai fini della tempestività dell'azione proposta in primo grado.
Massime di principio
- Nella revocatoria ordinaria avente ad oggetto la costituzione di un fondo patrimoniale, il termine quinquennale di prescrizione decorre non dalla data dell'atto né dalla sua trascrizione immobiliare, ma dal momento in cui il fondo diviene opponibile ai terzi mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
- Per il fondo patrimoniale, la trascrizione nei registri immobiliari non ha efficacia dichiarativa verso i terzi ma funzione di mera pubblicità-notizia; l'opponibilità deriva dall'annotazione nei registri dello stato civile, che è l'unica formalità rilevante salvo prova della conoscenza effettiva del terzo.
- L'introduzione dell'art. 2929-bis c.c. non incide sulla disciplina della revocatoria ordinaria né sul dies a quo della prescrizione: essa aggiunge una forma di aggressione esecutiva del creditore in presenza di specifici presupposti, senza riscrivere il regime previgente.
- In cassazione non possono essere proposte questioni nuove, fondate su fatti o su un'impostazione difensiva diversa da quella già sottoposta ai giudici di merito; chi deduce una censura non trattata nella sentenza impugnata deve indicare specificamente dove e come la questione sia stata devoluta nei gradi precedenti.
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