Cassazione Civile, Ordinanza n. 35311/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Un soggetto aveva chiesto l’ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito complessivo di euro 481.412,75, allegando quattro cambiali emesse dalla società a garanzia del pagamento, protestate prima della dichiarazione di fallimento, nonché ulteriori atti ricognitivi. Il tribunale aveva respinto l’opposizione allo stato passivo, ritenendo irrilevante accertare l’autenticità delle firme dei titoli e affermando che, anche in ipotesi di autenticità, mancava la prova dei rapporti causali sottostanti; aveva inoltre escluso che le cambiali potessero valere come atti di riconoscimento del debito opponibili al curatore ai sensi dell’art. 1988 c.c. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione delle norme sulla cambiale, dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente qualificato la domanda come azione causale e omesso di pronunciarsi sull’autenticità delle firme; 2) violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., dell’art. 93 l.fall. e dell’art. 112 c.p.c., deducendo che la promessa di pagamento contenuta nelle cambiali fosse opponibile al fallimento e che non spettasse al creditore provare il rapporto fondamentale; 3) violazione degli artt. 2704 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando la mancata valutazione delle cambiali, insieme alla prova testimoniale e documentale, come elementi dimostrativi del credito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che il tribunale avesse errato nel negare rilievo alla cambiale come promessa di pagamento e nel porre a carico del creditore la prova dei rapporti causali, senza prima verificare l’autenticità delle sottoscrizioni e, in caso positivo, senza considerare che gravava sul curatore la prova dell’inesistenza o invalidità del rapporto fondamentale. La Corte ha precisato che la qualificazione dell’azione come cartolare o causale non mutava il quadro decisorio, poiché in ogni caso il titolo vale come promessa di pagamento con conseguente inversione dell’onere della prova.
Norme richiamate
norma processuale che regola l’opposizione allo stato passivo, nel cui ambito è stata proposta la domanda del creditore
norma richiamata quale base della domanda di insinuazione al passivo e del relativo onere allegatorio
la cambiale, anche quando azionata sul piano causale, vale come promessa di pagamento e determina inversione dell’onere della prova del rapporto fondamentale
l’onere di provare l’inesistenza o invalidità del rapporto sottostante grava sul debitore/curatore che contesta il credito
richiamato dal ricorrente in relazione alla data certa dei titoli e alla loro efficacia probatoria
richiamato dal ricorrente in relazione alla fede privilegiata e alla valutazione probatoria dei documenti
dedotto per omessa pronuncia sulla autenticità della firma e sulla natura della domanda
richiamato nel terzo motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel terzo motivo in tema di apprezzamento del materiale istruttorio
artt. 63 e 65 R.d. 65/1933
richiamati nel primo motivo come disposizioni sulla disciplina cambiaria applicabile alla controversia
art. 21 del R.d. n. 1669/1933
evocato per delimitare le eccezioni opponibili dal debitore nell’azione cartolare
Massime di principio
- Nel giudizio di verifica del passivo, la cambiale prodotta dal creditore non perde la sua idoneità probatoria solo perché sia stata proposta una domanda di insinuazione che si fonda anche sul rapporto causale: il titolo conserva valore di promessa di pagamento e produce una presunzione dell’esistenza del debito.
- Quando il creditore produce cambiali con data certa anteriore al fallimento, spetta al curatore provare l’inesistenza o l’invalidità del rapporto sottostante, non già al creditore dimostrare in positivo il rapporto causale.
- Il giudice deve preliminarmente verificare l’autenticità della sottoscrizione del titolo, specie se disconosciuta; solo in caso di sottoscrizione ritenuta autentica può passare all’esame dell’eventuale prova contraria offerta dalla massa.
- La qualificazione della domanda come azione cartolare o causale non è decisiva, se in entrambi i casi il documento prodotto integra comunque una promessa di pagamento idonea a invertire l’onere della prova.
- Non è corretto applicare alle cambiali il principio, elaborato per semplici scritture ricognitive del debito, secondo cui la ricognizione sarebbe inopponibile al fallimento: il titolo cambiario è regolato da una disciplina speciale e segue regole probatorie proprie.
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