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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37469/2021 del 30/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto per la costruzione di 40 alloggi di edilizia residenziale pubblica. L'impresa appaltatrice aveva ottenuto in arbitrato il riconoscimento di una somma a titolo di revisione prezzi; la cooperativa appaltante aveva impugnato il lodo, ma in sede di rinvio la Corte d'appello aveva confermato la spettanza della revisione sino al termine prorogato con atto integrativo del 5.9.1997, ritenendo che tale accordo non limitasse il diritto alla revisione. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per non avere la Corte d'appello considerato tutte le clausole dell'accordo integrativo e per avere omesso di cogliere che esso disciplinava autonomamente la proroga; con il secondo ha lamentato la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non avere la Corte d'appello valutato, in sede di rinvio, un pagamento parziale già eseguito dalla cooperativa dopo la condanna arbitrale, dal quale residuerebbe soltanto una parte del credito originariamente riconosciuto; con il terzo motivo, rimasto assorbito, erano svolte ulteriori censure connesse alla medesima vicenda.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretta la lettura della Corte territoriale sull'accordo integrativo e ribadendo che nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità non è consentito al giudice sostituire la propria interpretazione a quella degli arbitri se la motivazione è plausibile e non viziata da violazione di canoni ermeneutici. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è un giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, ma ammette l'esame di fatti anche sopravvenuti quando resi rilevanti dalla sentenza di cassazione; pertanto il pagamento parziale del credito revisionale, essendo fatto sopravvenuto decisivo ai fini del rapporto dare-avere, avrebbe dovuto essere esaminato dal giudice di rinvio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    La censura era fondata sulla pretesa violazione dei criteri ermeneutici contrattuali; la Corte ha però escluso il vizio perché la decisione di merito aveva interpretato plausibilmente l'accordo integrativo senza sostituirsi indebitamente alla volontà delle parti desunta dagli arbitri.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare l'omesso esame del pagamento parziale; la Corte ha ritenuto che il fatto sopravvenuto dovesse essere valutato nel giudizio di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Utilizzato come parametro delle censure di violazione di legge dedotte con il ricorso per cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Il giudizio di rinvio è qualificato come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, ma con la possibilità di accertare fatti nuovi o sopravvenuti quando resi rilevanti dalla sentenza di cassazione e non preclusi da decadenze.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, l'interpretazione del contratto compiuta dagli arbitri è sindacabile solo per violazione di regole di diritto; non è consentito al giudice sostituire la propria lettura alla loro interpretazione se la motivazione arbitrale è logicamente comprensibile e non manifestamente inidonea a ricostruire l'iter argomentativo.
  • La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede la specifica indicazione delle regole interpretative asseritamente violate; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale a quella già ritenuta plausibile dal giudice di merito o dagli arbitri.
  • Il giudizio di rinvio ex art. 394 c.p.c. è normalmente chiuso alle nuove domande ed eccezioni, ma consente l'esame di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti resi necessari dalla sentenza di cassazione, quando tali elementi incidano sul thema decidendum e non siano colpiti da decadenza.
  • Un pagamento parziale intervenuto dopo la decisione cassata, se attiene al rapporto sostanziale oggetto del giudizio e incide sul saldo dovuto, costituisce fatto sopravvenuto che il giudice di rinvio deve valutare ai fini della decisione sul credito residuo.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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