Cassazione Penale, Sentenza n. 21505/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/09/2022 che aveva respinto la domanda di affidamento terapeutico ex art.94 DPR n.309/1990. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione per travisamento dei dati: il Tribunale avrebbe indicato uno stato detentivo iniziato solo nel gennaio 2022 mentre il Cacciola era stato arrestato nell'ottobre 2016 con restrizione continua della libertà (custodia cautelare fungibile), e non aveva considerato che al momento del passaggio in giudicato era agli arresti domiciliari. Inoltre in sede di cognizione era stata riconosciuta la circostanza attenuante del contributo di minima importanza (art.114 c.p.), elemento che incide sulla valutazione della pericolosità sociale. Ciò, insieme alle relazioni positive sul percorso trattamentale e alla disponibilità per una comunità terapeutica non residenziale, doveva influire sulla progressione trattamentale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per cassazione: ha accertato il travisamento dei dati conoscitivi da parte del Tribunale (omessa considerazione della custodia cautelare dal 2016 e della attenuante riconosciuta), aspetti rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità e della gradualità del percorso trattamentale. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'affidamento terapeutico; dal testo emerge che il Tribunale ha valutato la richiesta in base alla gravità del reato e alla progressione trattamentale, ma la Corte di cassazione ritiene che debbano essere considerati anche gli elementi relativi allo stato detentivo e al percorso trattamentale del detenuto
Nel provvedimento impugnato è indicato che in sede di cognizione è stata riconosciuta la circostanza attenuante del contributo di minima importanza; la Corte sottolinea che tale riconoscimento è elemento influente nella valutazione della pericolosità sociale e non poteva essere trascurato
Massime di principio
- In materia di affidamento terapeutico il giudice deve valutare complessivamente la storia detentiva, compresa la custodia cautelare pregressa, poiché conta ai fini del calcolo del tempo effettivamente scontato e della valutazione della progressione trattamentale.
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti emerse in sede di cognizione incide sulla valutazione della pericolosità sociale e deve essere considerato nella motivazione quando si decide sulla concessione di misure alternative o terapeutiche.
- La presenza di relazioni positive sul percorso trattamentale e la disponibilità di accoglienza presso comunità terapeutiche (anche non residenziali) sono elementi che favoriscono, secondo il principio di gradualità, il passaggio verso misure meno afflittive, salvo concreto e motivato riscontro della permanenza di pericolosità.
- Un vizio di motivazione consistente nel travisamento o nell'omissione di fatti rilevanti giustifica l'annullamento dell'atto e il rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.
- La gravità del reato rimane un elemento rilevante, ma non può essere valutata isolatamente senza tener conto del complesso quadro fattuale e delle misure già scontate e delle attenuanti riconosciute.
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