Cassazione Civile, Ordinanza n. 23364/2021 del 24/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda una pretesa contributiva dell'INPS per contributi dovuti alla gestione separata in relazione a prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2009 da un avvocato. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado dichiarando estinto il credito per prescrizione, ritenendo decorso il quinquennio dalla scadenza del versamento. In cassazione l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione all'art. 2, comma 26 e ss., della L. n. 335 del 1995 e all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 111 del 2011, sostenendo che il professionista non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, necessario per la determinazione dei contributi, circostanza che avrebbe comportato la sospensione della prescrizione secondo la giurisprudenza richiamata dall'Istituto. La censura è stata però ritenuta inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorso non riportava né localizzava nel fascicolo il documento rilevante e non dimostrava adeguatamente che la circostanza fosse stata ritualmente acquisita e non contestata nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che, pur essendo la sospensione della prescrizione rilevabile d'ufficio come questione di diritto, il giudice può valorizzare solo fatti impeditivi, modificativi o estintivi che risultino legittimamente acquisiti e provati nel processo. Nel caso concreto la sentenza impugnata non aveva affrontato la questione della sospensione e il ricorso non conteneva la trascrizione o la puntuale localizzazione della dichiarazione dei redditi o degli atti dai quali desumere la mancata compilazione del quadro RR e la pretesa non contestazione. Per questo il motivo non superava il requisito di specificità del ricorso per cassazione. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
motivo formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma il motivo deve essere specifico e autosufficiente.
Invocato per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Invocato dall'INPS per sostenere la sospensione del termine prescrizionale in relazione alla mancata compilazione del quadro RR.
art. 2, comma 26 e ss., L. n. 335 del 1995
Richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. n. 111 del 2011
Richiamato dall'INPS in collegamento con la disciplina dichiarativa e contributiva del professionista.
Norma sul procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza dell'impugnante.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge su un fatto impeditivo o sospensivo della prescrizione non basta se il fatto non risulta specificamente allegato, trascritto o localizzato negli atti rilevanti.
- Il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio questioni di diritto non elimina l'onere della parte di dimostrare che i fatti costitutivi dell'eccezione siano stati ritualmente acquisiti al processo e provati.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: deve contenere tutti gli elementi necessari a comprendere il motivo e a valutarne la fondatezza senza rinvio ad atti esterni al ricorso.
- La non contestazione di un fatto può rilevare solo se il ricorso indica in modo puntuale gli atti processuali dai quali emerge che quel fatto era effettivamente incontroverso nel giudizio di merito.
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