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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29020/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società era destinataria di un avviso di accertamento per gli anni d'imposta 2003 e 2004, con ripresa a tassazione di diverse voci di costo ritenute indebitamente dedotte. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto; nel frattempo la società era stata dichiarata fallita. L'Amministrazione finanziaria propose appello notificandolo a mani del curatore fallimentare, ma la Corte tributaria regionale dichiarò l'impugnazione inammissibile ritenendo che la notifica non fosse stata eseguita nel domicilio eletto presso il difensore del primo grado, domicilio da considerarsi valido anche per i gradi successivi. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione deducendo, ex art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c. nonché dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 43 r.d. 267/1942, sostenendo che nel processo tributario la notifica a mani proprie del contribuente o del suo legale rappresentante è sempre valida, anche in presenza di elezione di domicilio; inoltre, nel caso di fallimento, il legale rappresentante va individuato nel curatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che nel processo tributario l'art. 17, comma 1, d.lgs. 546/1992 consente sempre la notificazione a mani proprie del contribuente, con disciplina speciale che prevale sulla regola codicistica richiamata solo in quanto compatibile. Ha inoltre ribadito che, a seguito della dichiarazione di fallimento di una società, il soggetto che assume la rappresentanza sostanziale e processuale è il curatore. Sulla base di questi principi, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per il Molise, in diversa composizione, affinché riesamini l'appello attenendosi ai principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio denunciato è stato qualificato come violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità processuale.

  • art. 330 c.p.c.

    Nel processo tributario trova applicazione come regola generale per la notificazione degli atti di impugnazione, ma solo in quanto compatibile con la disciplina speciale.

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    La notificazione a mani proprie del contribuente è sempre valida, anche in presenza di elezione di domicilio; la norma speciale prevale sulle regole codicistiche incompatibili.

  • art. 43 r.d. 267/1942

    Nel caso di fallimento della società, la rappresentanza sostanziale e processuale si individua nel curatore.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    È richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve per appellare e alla validità della notificazione della sentenza.

  • art. 16 d.lgs. 546/1992

    È richiamato, insieme all'art. 17, quale base della disciplina delle notificazioni nel processo tributario.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    È richiamato per il coordinamento tra le norme sulla notificazione della sentenza e il decorso del termine breve.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita a mani proprie del contribuente è valida anche se il destinatario abbia eletto domicilio presso il difensore, poiché l'art. 17 d.lgs. 546/1992 introduce una disciplina speciale che consente tale forma di notifica in ogni caso.
  • Per le notificazioni nel processo tributario, le norme del codice di procedura civile richiamate dal d.lgs. 546/1992 operano solo in via sussidiaria e nei limiti della compatibilità con la disciplina speciale.
  • Quando una società contribuente è dichiarata fallita, il soggetto legittimato a rappresentarla in sede sostanziale e processuale è il curatore fallimentare.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è erronea se si fonda sull'assunto che la notifica debba necessariamente essere eseguita presso il domicilio eletto, nonostante la norma speciale consenta la consegna a mani proprie al soggetto legittimato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileTributiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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