Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34054/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

D'Elia impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di accesso alla detenzione domiciliare/affidamento in prova ex art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., ritenendo ostativa la precedente revoca dell'affidamento (provvedimento del 4/9/2019). Il ricorrente sosteneva che la revoca era stata adottata non per violazione delle prescrizioni della misura alternativa, ma per il sopraggiungere di una misura cautelare relativa a fatti commessi prima della concessione, quindi non ricorrevano le ipotesi ostative previste dall'art. 58-quater (nel testo impugnato: art. 58-ter/58-quater), e contestava che il divieto potesse operare in modo automatico senza una valutazione caso per caso della meritevolezza.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la revoca dell'affidamento disposta in base alla nuova valutazione dei presupposti originari (per fatti commessi antecedentemente alla concessione) non coincide con la revoca motivata da violazioni delle prescrizioni durante l'esecuzione della misura, e quindi non può attivare la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater Ord. pen. (che opera quando la revoca è conseguenza di comportamenti incompatibili emersi durante la misura). Ne è conseguito che la dichiarazione di inammissibilità adottata dal Tribunale di sorveglianza, fondata su quella preclusione, era errata. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Salerno per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 58-quater Ord. pen.

    «N'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale». Il comma 2 estende la disciplina al "condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47, comma 11 [quanto all'affidamento in prova], dell'art. 47-ter, comma 6 [quanto alla detenzione domiciliare], o dell'art. 51, primo comma [quanto alla semilibertà]". Il comma 3 dispone che il divieto opera per tre anni dalla ripresa dell'esecuzione della custodia o dalla data del provvedimento di revoca indicato nel comma 2.

    La Corte ha ricordato che la preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater è una disciplina severa ma legittima; tuttavia la sua applicazione non è automatica: il divieto trova fondamento quando la revoca derivi da accertate violazioni delle prescrizioni della misura durante il periodo di godimento, risultanti da valutazione giurisdizionale caso per caso. Non si estende invece alle revoche basate su una rivalutazione dei presupposti iniziali in ragione di fatti o elementi anteriori alla concessione.

  • art. 47, comma 11 Ord. pen.

    Riferimento normativo alla facoltà di revoca dell'affidamento in prova nel caso di violazioni delle prescrizioni: la revoca motivata da violazioni è quella che, se accertata, può essere collegata alla preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater.

  • art. 47-ter, comma 6 Ord. pen.

    Norma richiamata relativamente alla revoca della detenzione domiciliare; usata nel testo per indicare i casi di revoca che il legislatore intende includere nella disciplina della preclusione.

  • art. 51, primo comma Ord. pen.

    Norma richiamata relativamente alla revoca della semilibertà; analoga funzione di riferimento per la disciplina delle revoche rilevanti ai fini della preclusione.

  • art. 385 c.p.

    Citato nel testo dell'art. 58-quater come tipologia di condotta che, se riconosciuta, esclude la concessione di determinati benefici; la norma è impiegata dal legislatore come criterio di esclusione.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 173 del 2021

    La Corte costituzionale ha ritenuto la disciplina della preclusione triennale compatibile con la Costituzione; ha però sottolineato che la preclusione non è automatica e va inquadrata come esito di una valutazione giurisdizionale caso per caso, tenendo conto anche della funzione rieducativa e delle conseguenze particolarmente gravose della revoca.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, Tinnirello)

    Riferimento giurisprudenziale utilizzato per affermare che è legittimo revocare una misura alternativa in presenza di elementi sopravvenuti relativi a fatti antecedenti alla concessione (principio del "giudicato debole"/rivalutazione dei presupposti originari), ma tale forma di revoca non rientra nella fattispecie disciplinante la preclusione triennale basata su violazioni sopravvenute durante la misura.

Massime di principio

  • La preclusione triennale prevista dall'art. 58-quater/58-ter non opera automaticamente ogni volta che è intervenuta una revoca: rileva la causa della revoca.
  • Se la revoca della misura alternativa è dovuta a violazioni delle prescrizioni emerse durante l'esecuzione della misura, quella revoca può attivare la preclusione triennale; in tal caso il giudice può ritenere il soggetto non meritevole di nuove misure alternative per tre anni.
  • Se la revoca è stata determinata dalla successiva emersione di fatti o elementi anteriori all'ammissione (rivalutazione dei presupposti originari), quella revoca non configura automaticamente la preclusione triennale e non dovrebbe impedire, in astratto, una nuova valutazione della meritevolezza per misure alternative.
  • Il giudice di sorveglianza deve sempre operare una valutazione caso per caso della natura e delle cause della revoca, evitando automatismi e tenendo conto dell'effettiva funzione rieducativa e delle conseguenze gravose della revoca.
  • In situazioni analoghe conviene documentare e dimostrare quale sia stata la motivazione formale della revoca (violazione di prescrizioni vs sopravvenienza di fatti anteriori) perché da questo dipende l'applicabilità della preclusione triennale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.