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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, con ricorso per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. avverso i decreti di sequestro preventivo di somme di denaro (Euro 79.670 e Euro 4.700) disposti dal G.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento per violazione degli artt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge sostenendo che: il denaro era custodito nel camion da lavoro in uso agli indagati e non nella sua abitazione o auto; mancava la "connessione eziologica" tra le somme e lo stupefacente (era contestata solo la detenzione, non la cessione, e la quantità era esigua vagliabile ai fini dell'ipotesi lieve ex art. 73 comma 5); il denaro proveniva da pregressa attività di commercio ambulante in nero e non risultava versato per debiti fiscali; e la motivazione circa il periculum in mora era insufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha confermato che il Tribunale di Salerno aveva correttamente ravvisato un difetto di interesse del ricorrente a proporre il riesame, essendo le somme attribuite prevalentemente al padre (MARIGLIANO Francesco) e non contestata tale riconducibilità dagli stessi indagati. La difesa del ricorrente non ha confutato il percorso argomentativo sulla carenza di interesse, limitandosi a riproporre censure già avanzate dal coimputato. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo; la Corte richiama il principio per cui l'indagato non titolare del bene sequestrato può proporre il riesame solo se vanta un interesse concreto e attuale all'impugnazione, corrispondente alla prospettiva di restituzione del bene.

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (commi 1, 4 e richiamo al comma 5)

    Norme che definiscono le fattispecie di reato in materia di stupefacenti e le relative sanzioni; nel caso si discuteva se la ridotta quantità potesse ricondursi all'ipotesi lieve (comma 5) e quindi incidere sulla valutazione della connessione tra denaro e reato.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che disciplina la confisca per sproporzione e la disciplina dei proventi; è richiamata nella prospettiva in cui le somme venivano attribuite al padre e valutate anche sotto il profilo della confisca per sproporzione.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma collegata alle misure cautelari reali e agli effetti connessi; nel testo è richiamata congiuntamente all'art. 85-bis come base per la conferma del sequestro, in particolare con riferimento alla situazione del coimputato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, "Di Luca")

    Orientamento costante secondo cui l'indagato non titolare del bene sequestrato è legittimato a proporre il riesame solo se dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione, identificabile nell'istanza di restituzione del bene.

Massime di principio

  • Il ricorso avverso un decreto di sequestro è ammissibile solo se il ricorrente dimostra un interesse concreto e attuale all'impugnazione: chi non è titolare del bene deve provare il proprio diritto o la riconducibilità delle somme a sé.
  • Se il giudice di merito individua una preliminare causa di inammissibilità (es. difetto di interesse), la mancata confutazione specifica di tale motivo da parte della difesa conduce in genere all'inammissibilità dell'impugnazione senza necessità di sindacare nel merito.
  • La mera affermazione sulla provenienza lecita del denaro (es. proventi "in nero" da attività ambulante) richiede elementi probatori chiari; affermazioni generiche non bastano a sfondare il nesso probatorio tra denaro e reato.
  • La valutazione del nesso tra somme sequestrate e attività di spaccio richiede una motivazione puntuale: quantità esigua dello stupefacente e contestazione di sola detenzione possono rendere meno scontata l'attribuzione delle somme al reato, ma l'onere probatorio grava su chi impugna.
  • In contestazioni similari è essenziale contestare espressamente e documentare la titolarità delle somme e fornire elementi sul diverso uso o provenienza del denaro; in mancanza, il giudice potrà ritenere le somme riconducibili ad altro soggetto e dichiarare inammissibile il riesame.

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