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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25916/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Pavia che aveva rigettato la richiesta di annullamento del sequestro preventivo di un telefono cellulare di sua proprietà. Le censure riguardavano: (i) omissione di notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale (violazione artt. 178, 179 e 324, comma 6 c.p.p.); (ii) violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e mancanza di specifiche sul requisito di pertinence del materiale sequestrato (artt. 125 e 275 c.p.p.), con la prospettazione che il sequestro avesse carattere esplorativo e che il proprietario fosse parte terza estranea ai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza della procura speciale ex art. 100 c.p.p. da parte del difensore del terzo interessato (assenza nel fascicolo di atto che autorizzasse specificamente il compimento dell'impugnazione). La inammissibilità è stata rilevata d'ufficio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Norma sulla notificazione degli atti e avvisi; invocata dal ricorrente per contestare la mancata notifica dell'avviso di udienza, ma la questione è stata superata dall'inammissibilità formale per mancanza di procura speciale.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma relativa alle formalità di notificazione; citata nel motivo sulla presunta omessa comunicazione dell'udienza camerale.

  • art. 324, comma 6, cod. proc. pen.

    Prevede regole sulle udienze camerali e relative comunicazioni; richiamata nel motivo dell'omessa notificazione dell'udienza di riesame.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Principio di ragionevolezza; evocato per sostenere che il sequestro non rispettava la proporzionalità rispetto agli scopi d'indagine.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplinante il sequestro preventivo e i suoi presupposti; richiamato per criticare la mancanza di specificazione di tempi, criteri di selezione dei dati e pertinenza probatoria del dispositivo sequestrato.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Richiede la procura speciale per il difensore che agisce a tutela di un terzo interessato in determinate fasi; la sua assenza ha determinato l'inammissibilità del ricorso in cassazione.

  • art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

    Norma richiamata come confronto sulla possibilità di regolarizzare il difetto di rappresentanza; la Corte ha ritenuto che non trovasse applicazione nel caso del difensore del terzo interessato in materia penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con onere delle spese e possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di €3.000,00.

  • Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come principio di riferimento sulla declaratoria di inammissibilità e sulla valutazione della colpa della parte; nella fattispecie la Corte non ha rilevato elementi per ritenere che il ricorrente avesse agito senza colpa nella determinazione causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La procura speciale ex art. 100 c.p.p. è imprescindibile quando il difensore propone impugnazioni in nome di un terzo interessato in materia di sequestro: la sua assenza può rendere inammissibile il ricorso anche se i motivi sono sostanzialmente fondati.
  • Le questioni processuali formali (es. rappresentanza, procura) possono essere decisive e sono rilevabili d'ufficio in Cassazione; prima di proporre ricorso di legittimità è necessario verificare la documentazione di conferimento dei poteri del difensore.
  • Nelle impugnazioni contro sequestri preventivi è comunque importante dedurre con chiarezza sia i profili di notifica/udienza sia i profili di merito (proporzionalità, pertinenza, rischio di esploratività): l'assenza di procure o vizi formali può impedire l'esame di questi profili di merito.
  • Quando il dispositivo è intestato a un terzo, la Procura deve spiegare il fumus commissi delicti e la pertinenza del materiale rispetto ai reati contestati; se manca tale motivazione il sequestro rischia di essere considerato esplorativo.
  • Se si rileva omissione di notifiche o difetti nella fissazione dell'udienza camerale, occorre farne tempestiva eccezione e conservare traccia documentale nel fascicolo per poter efficacemente contestare il provvedimento in sede di riesame o impugnazione.
  • In presenza di inammissibilità per vizi formali, il ricorrente può essere condannato non solo alle spese processuali ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; valutare quindi la fondatezza formale dell'impugnazione prima di instaurare il giudizio.

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