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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41750/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Bianchi ha impugnato la conferma della condanna per il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.), deducendo vizi di motivazione: a suo avviso la Corte d'appello non avrebbe descritto e valutato gli elementi di prova idonei a dimostrare la spendita del falso nome ("Marco Fabbri"); avrebbe assunto aprioristicamente che fosse stato usato un nome falso senza il "quid pluris" tipico dell'artificio e raggiro rilevante per la truffa (art. 640 c.p.), e non avrebbe adeguatamente motivato l'assenza di prova dell'innocenza dell'imputato in relazione al reato di truffa, specie alla luce della remissione di querela che ha determinato la non procedibilità per la truffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia correttamente richiamato e aderito alla ricostruzione effettuata in primo grado: la persona offesa aveva fotografato e registrato l'incontro, gli accertamenti hanno ricondotto a De Bianchi e all'auto intestata a un suo convivente, e nella successiva individuazione fotografica la persona offesa ha riconosciuto senza dubbio l'imputato come il "Marco Fabbri" che lo aveva raggirato. La Cassazione ha censurato l'atto di impugnazione per mancanza di correlazione fra le doglianze e gli elementi di fatto valutati dai giudici di merito e ha qualificato come inammissibile una valutazione "atomistica" dei mezzi di prova. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, quando il reato si è estinto, la sentenza di assoluzione è possibile solo se l'inesistenza del fatto o la sua non riconducibilità all'imputato emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile (standard molto stringente). Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona)

    La Corte ha ritenuto il reato autonomo rispetto alla truffa: l'uso di un falso nome può integrare la sostituzione di persona se emerge dagli atti la spendita dell'identità altrui; la condanna per tale reato è possibile anche quando la causa di procedibilità per la truffa viene meno

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Richiamata per spiegare la differenza fra unicamente la spendita di un falso nome e l'"artifizio e raggiro" richiesto per la truffa: se manca un "quid pluris" potrebbe sorgere una sovrapposizione delle fattispecie, ma qui i giudici di merito hanno ritenuto provata la sostituzione di persona

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Citato per il principio che, a seguito dell'estinzione del reato, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione solo se l'inesistenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato emerge dagli atti in modo "assolutamente non contestabile"; si tratta di uno standard di prova molto elevato, che giustifica il proscioglimento solo in presenza di evidenze di natura percettiva e non di apprezzamento

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. (limiti del ricorso)

    Richiamato per i limiti formali e sostanziali delle censure in cassazione: il ricorso deve indicare specificamente i vizi di motivazione e la correlazione con gli elementi di fatto; doglianze generiche o non parametrate sono inammissibili

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n.137 conv. (requisitoria scritta e discussione orale)

    Richiamato in relazione alla procedura: le parti non hanno chiesto discussione orale e la requisitoria è stata svolta per iscritto dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti) e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)

    Utilizzate per consolidare il principio sul rigore richiesto per l'assoluzione a seguito di estinzione del reato e per ricordare il criterio di inammissibilità delle censure non correlate ai dati di fatto valorizzati nei giudizi di merito

Massime di principio

  • Il reato di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) è autonomo rispetto alla truffa: la remissione della querela per la truffa non esclude automaticamente la responsabilità per la spendita di un falso nome se dagli atti emerge l'effettiva sostituzione
  • La cumulazione o la sovrapposizione tra truffa e sostituzione va valutata sulla base del "quid pluris": l'uso del falso nome, se non accompagnato da ulteriori artifici, può integrare la sola truffa; ma se la condotta è riconoscibile come spendita di un'identità altrui può sussistere la sostituzione
  • I riscontri probatori come foto, registrazioni, individuazione fotografica della vittima e elementi di riscontro oggettivi (es. veicolo intestato a convivente) possono legittimare la condanna per sostituzione di persona se valutati nel loro complesso
  • In Cassazione non è sufficiente sollevare censure generiche sulla motivazione: il ricorrente deve correlare specifiche doglianze agli elementi di fatto e di diritto valorizzati dai giudici di merito; altrimenti il ricorso è inammissibile
  • La sentenza che assolve per estinzione del reato ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. richiede che l'inesistenza del fatto o la non imputabilità emergano in modo "assolutamente non contestabile" dagli atti: standard molto stringente che rende difficile l'assoluzione quando persistono elementi probatori contrastanti
  • Le impugnazioni che frammentano o isolano singoli elementi di prova (valutazione "atomistica") senza tener conto del quadro probatorio nel suo complesso hanno scarse possibilità di successo in Cassazione
  • Ricorsi inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali e sanzioni (versamento alla Cassa delle ammende), specie se non emergono profili idonei a escludere la colpa nella determinazione dell'inammissibilità

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