Cassazione Penale, Ordinanza n. 17961/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso nel reato di detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità. I ricorrenti hanno dedotto: per entrambi, violazione di legge in relazione al riconoscimento della responsabilità penale; per uno, anche violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; per l'altro, oltre alla contestazione della responsabilità, violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa lettura del compendio probatorio e a una rivalutazione del merito, non consentite in sede di legittimità; ha inoltre reputato non censurabile la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena, trattandosi di pena media o prossima al minimo edittale, dunque non richiedente una motivazione analitica ulteriore.
Norme richiamate
richiamato per qualificare il concorso di persone nel reato contestato
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
la modifica normativa non consente al giudice di legittimità una rilettura del fatto o una diversa ricostruzione del compendio probatorio
disciplina le circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e non sindacabile in cassazione nei limiti dedotti
criteri di commisurazione della pena richiamati per affermare che la scelta di una pena media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione specifica e analitica
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del materiale probatorio né una diversa valutazione delle risultanze di fatto rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti in cui la sentenza impugnata presenti effettive incongruenze o aporie logiche; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti più favorevole al ricorrente.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia coerente, non illogica e ancorata alle emergenze processuali.
- La determinazione della pena entro valori medi o prossimi al minimo edittale può essere sorretta da motivazione sintetica, non essendo necessaria una specifica e analitica giustificazione salvo che la pena sia prossima al massimo edittale o superiore alla media.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate nel caso concreto.
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