Cassazione Penale, Sentenza n. 15146/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in appello della condanna per omicidio volontario di Omar Ghirardini. Contestazione principale: vizio di motivazione e violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. per la ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.), con la doglianza che il primo giudice avrebbe attribuito all'aggravante una motivazione sostanzialmente diversa da quella prevista nel capo di imputazione e che la Corte d'appello, ribaltando, avrebbe fatto valere circostanze non oggetto di specifica difesa. Secondo motivo: mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) nonostante missiva dell'imputato esprimente pentimento e volontà di recupero.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale abbia correttamente valutato la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, valorizzando le condizioni di tempo (sera con oscurità), di luogo (punto privo di agglomerati e con scarpata a bordo strada) e la modalità repentina e sorprendente dell'investimento che hanno ridotto concretamente la possibilità di reazione della vittima. La sentenza è stata considerata conforme ai principi stabiliti dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 40275/15-07-2021 (Cardellini). Sul punto delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo: il comportamento processuale e le circostanze del fatto non giustificano l'applicazione delle generiche (la confessione è stata solo parziale e le modalità dell'azione dimostrano atteggiamento vendicativo), e la valutazione discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se congrua. Conseguentemente il rigetto del ricorso ha confermato la condanna a 15 anni di reclusione come già inflitta in primo grado e la pronuncia ha disposto la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di parte civile (liquidate in euro 5.730,99 per due parti civili, oltre altri rimborsi a favore dello Stato per patrocinio a spese dello Stato).
Norme richiamate
circostanza aggravante della minorata difesa
Richiede che le circostanze di tempo, di luogo o di persona determino concretamente una situazione di vulnerabilità della vittima tali da ostacolare la difesa, e che l'agente ne abbia tratto consapevole vantaggio. La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in presenza di oscurità, conformazione del luogo e modalità sorprendenti dell'investimento
circostanze attenuanti generiche
Prevede la possibilità di riduzione della pena per le circostanze generiche; la sua applicazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere imposta in cassazione se la valutazione motivata è logica e coerente
contraddittorio in corte d'appello
Il giudice d'appello deve motivare le ragioni del confermare o riformare la sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto soddisfatti i requisiti di motivazione e di contraddittorio
nullità per violazione dei diritti di difesa
La contestazione di nullità per mancata corrispondenza tra capo d'imputazione e motivazione è infondata se gli elementi di fatto sono stati oggetto di contraddittorio e discussione difensiva
condanna alle spese processuali
Disposto l'obbligo per il ricorrente di rifondere le spese processuali per il giudizio di cassazione
Sentenza Sezioni Unite n. 40275 del 15/07/2021 (Cardellini)
principio sulla concreta valutazione della minorata difesa e sul valore della notte
Stabilità di principio che la condotta in tempo di notte può integrare l'aggravante se vi è reale ostacolo alla difesa; occorre un accertamento concreto della situazione di vulnerabilità della vittima e della consapevolezza dell'agente
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5), non basta la mera idoneità astratta delle circostanze: è necessario che, in concreto, tempo, luogo o persona abbiano prodotto una situazione di vulnerabilità che abbia ostacolato la difesa della vittima e che l'agente ne abbia tratto vantaggio consapevolmente o obiettivamente
- La commissione del fatto in tempo di notte può, da sola, concorrere a integrare l'aggravante della minorata difesa se la ridotta visibilità ha effettivamente inciso sulle possibilità di reazione della vittima, salvo circostanze che neutralizzino tale effetto
- Una discrepanza tra la descrizione formale del capo d'imputazione e la giustificazione concreta data dal giudice non determina automaticamente nullità se gli elementi di fatto sono stati comunque discussi in dibattimento e la difesa ha potuto esercitare il proprio contraddittorio
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis) è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito: per ribaltarla in sede di cassazione occorrono vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione e non una semplice valutazione alternativa dei fatti
- Le ammissioni parziali o il pentimento espresso in atti (es. missive) non sono di per sé sufficienti a determinare l'applicazione delle attenuanti generiche se le condotte materiali e il contesto dimostrano un'aggressione volontaria e non meramente colposa o impulsiva
- In fase di impugnazione è critico contestare tempestivamente e con precisione nuovi elementi di fatto: l'introduzione in appello di ragioni fondate su circostanze non previamente affrontate può essere considerata inammissibile se pregiudica il diritto di difesa
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