Cassazione Penale, Sentenza n. 23292/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione, in Cassazione, della decisione del GIP del Tribunale di Roma (sentenza 01/07/2022) che aveva dichiarato non doversi procedere per i reati di invasione di terreni o edifici (artt. 633-639 bis c.p.) ritenendo non provata la qualifica di "pubblico" dell'immobile occupato e per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) per mancanza di segni esteriori di effrazione della porta d'ingresso. Il Procuratore Generale ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la punibilità dell'invasione di edifici pubblici non è subordinata alla loro destinazione d'uso generale, essendo sufficiente la titolarità pubblica dell'immobile ai fini della procedibilità d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui ai fini della perseguibilità d'ufficio dell'invasione di terreni o edifici rileva la titolarità pubblica del bene (beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad enti pubblici, inclusi patrimonio disponibile o indisponibile), indipendentemente dalla concreta destinazione d'uso. In ragione di ciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Roma per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
La Cassazione interpreta la nozione di 'beni pubblici' richiamando la nozione civile: per la perseguibilità d'ufficio dell'invasione è sufficiente la titolarità pubblica dell'immobile, non la sua destinazione all'uso pubblico
Anche con riferimento alle fattispecie collegate, la procedibilità d'ufficio non richiede che il bene sia destinato ad uso generale: rileva la titolarità pubblica
La decisione di non doversi procedere per danneggiamento era fondata dal GIP sulla mancanza di segni esteriori di effrazione; la Cassazione, annullando la sentenza per l'errata qualificazione del bene pubblico, rimette gli atti al giudice di merito per il prosieguo anche su eventuali profili connessi
La Corte utilizza la nozione di 'pubblico' mutuata dal codice civile (art. 822 e seguenti) per definire i beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici e chiarire che la titolarità è elemento qualificante indipendentemente dalla destinazione
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Richiamata solo in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (procedure processuali adottate durante l'udienza)
Massime di principio
- Per il reato di invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.) la 'pubblicità' del bene si determina dalla titolarità dello Stato o di un ente pubblico: non è necessario dimostrare che l'immobile sia destinato all'uso pubblico generale
- L'occupazione di un immobile di proprietà pubblica può essere procedibile d'ufficio anche se l'immobile non è concretamente destinato ad uso pubblico; la qualificazione giuridica della proprietà è elemento decisivo
- Se un giudice di merito ha escluso la procedibilità per una errata interpretazione della natura pubblica del bene, la decisione può essere annullata dalla Cassazione e gli atti rimessi al giudice di merito per ulteriori accertamenti
- Nel caso di contestazione di danneggiamento, l'assenza di segni esteriori di effrazione può influire sul giudizio ma non esclude a priori la necessità di ulteriori indagini; la valutazione probatoria spetta al giudice di merito
- In situazioni analoghe verificare sempre la titolarità dell'immobile (atto di proprietà, intestazioni catastali, atti amministrativi) prima di escludere la procedibilità d'ufficio per invasioni o occupazioni
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