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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16474/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva assolto Mango dal reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), sostenendo: (1) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo all'esistenza e al contenuto di uno scritto anonimo citato nella versione difensiva e alla attendibilità del teste Spirito; (2) omissione di valutazione di elementi probatori rilevanti relativi ai colloqui tra Mango e l'avvocato Guida, alla missiva del 23/01/2015 e alla cronologia degli eventi; (3) mancata valutazione del contrasto tra le dichiarazioni di Mango e quelle di Guida sui colloqui successivi (maggio e settembre 2014); (4) errata applicazione dell'art. 326 c.p., con contestazione anche della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" ritenuta incoerente con la sussistenza oggettiva del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello. La Suprema Corte ha ritenuto che: (a) il giudice del rinvio (Corte di appello) aveva il potere e il dovere di riesaminare il compendio probatorio, compiendo una rinnovata valutazione di attendibilità del teste Spirito senza essere vincolato da precedenti valutazioni di legittimità; (b) la Corte d'appello ha legittimamente ritenuto esistesse il biglietto anonimo (dato storico) e ha correttamente osservato che il contenuto di quel foglio, essendo un avvertimento di ignota paternità e non una "notizia di ufficio" certa, non rientrava nella nozione penalmente protetta dall'art. 326 c.p.; (c) la disciplina sull'utilizzabilità dei documenti anonimi (art. 240 c.p.) non impedisce di accertare storicamente l'esistenza di un documento anonimo, purché non se ne utilizzi il contenuto come prova delle dichiarazioni anonime; (d) la valutazione della Corte territoriale circa la finalità di autotutela dell'imputato (e non di divulgazione illecita) era congrua anche rispetto ai contatti successivi con l'avvocato Guida; (e) le censure sulla formula assolutoria sono state ritenute prive di interesse o manifestamente infondate. Di conseguenza il ricorso è inammissibile e l'assoluzione di Mango viene confermata.

Norme richiamate

  • art. 326 cod. pen.

    Il reato sanziona la rivelazione di notizie d'ufficio: la Corte evidenzia che occorre che la notizia sia riconducibile alla nozione di "notizia di ufficio" (informazione certa riguardante atti/fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale). Nel caso concreto la comunicazione derivava da un anonimo avvertimento non configurato come "notizia di ufficio".

  • art. 15, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (come sostituito dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

    l'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

    La portata dell'obbligo di segretezza si desume da questa norma: cade sulle conoscenze sottratte all'accesso esterno e, in prevalente interpretazione, anche su informazioni astrattamente accessibili se offerte a soggetti non titolati. Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'avvertimento anonimo non rientrasse nella nozione penalmente protetta.

  • art. 240 cod. pen.

    i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.

    La Corte ha richiamato la distinzione: dall'inutilizzabilità del contenuto delle dichiarazioni anonime non discende l'impossibilità di accertare storicamente l'esistenza del documento anonimo. Pertanto l'esistenza di un biglietto anonimo può essere accertata come fatto storico senza usare il testo come prova delle dichiarazioni in esso contenute.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma che regola il giudice del rinvio: questo ha il potere di riesaminare integralmente il materiale probatorio e di rivalutare le prove, salvo i limiti posti dalla decisione di legittimità che abbia censurato specifici passaggi logici; la Corte ha ricordato che il giudice del rinvio non è vincolato dalle valutazioni di fatto della Cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di sintetizzazione dei motivi di ricorso: norma procedurale che disciplina la forma di riassunto dei motivi di impugnazione in cassazione; non incide sul merito della decisione ma delimita la rappresentazione dei motivi.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio (dopo annullamento con rinvio) può e deve riesaminare integralmente le prove e rivalutare l'attendibilità dei testimoni; la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito rivedendo la valutazione delle fonti probatorie, salvo vizi logico-giuridici.
  • Un documento anonimo non può essere utilizzato come prova delle dichiarazioni anonime in esso contenute (art. 240 c.p.), ma la sua esistenza può essere comunque accertata come fatto storico se emergono elementi dichiarativi che lo attestano.
  • Per integrare il delitto di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) è necessario che la notizia comunicata sia riconducibile alla nozione di "notizia di ufficio" o informazione vincolata dalla normativa sul segreto d'ufficio (art. 15 DPR 3/1957): avvertimenti generici o anonimi privi di certezza non rientrano automaticamente nella tutela penale.
  • La condotta successiva dell'imputato (es. pressioni o incontri ripetuti) può essere valutata come elemento di riprova ex post, ma non necessariamente travolge la valutazione sul punto centrale dell'imputazione originaria se esistono ragioni alternative (es. fini di autotutela).
  • In sede di Cassazione le censure che mirano a una diversa valutazione delle prove sono spesso inammissibili o infirmate: il rimedio è efficace solo se si dimostrano vizi logici, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
  • La contestazione della formula di assoluzione (es. "perché il fatto non sussiste") può essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse se l'annullamento non comporterebbe un risultato pratico favorevole al ricorrente.

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