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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36024/2025 del 05/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Giannini impugnava per errore percettivo la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso per cassazione relativa all'esclusione del beneficio della non menzione ex art. 175 cod. pen. Sosteneva che l'atto di appello conteneva una censura specifica anche sulla sua posizione (non solo sui coimputati), denunciando l'assenza di motivazione del Tribunale circa la mancata concessione del beneficio nonostante l'insussistenza di elementi negativi. Denunciava che la Corte di cassazione non aveva correttamente percepito il contenuto delle censure ed aveva quindi erroneamente dichiarato inammissibile il motivo per genericità.

La decisione

Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che non si trattasse di un errore percettivo dei fatti ma di una valutazione giuridica sul carattere generico del motivo di appello: il vizio di genericità dell'atto di appello era ravvisabile dalla lettura degli atti (pagina indicata) e la declaratoria di inammissibilità si fondava su una valutazione di diritto consolidata dalla giurisprudenza, non su una svista percettiva. La Corte ha quindi escluso la sussistenza dell'errore di fatto rimediabile con l'art. 625-bis e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.: rigetta.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. pen.

    Regola il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario. Nel caso la censura riguardava la mancata motivazione dell'esclusione del beneficio; la Corte ha valutato che la contestazione era stata trattata come motivo generico da impugnare e non come questione specifica meritevole di esame in cassazione.

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'inammissibilità; la Corte ha richiamato tale norma per motivare la declaratoria di inammissibilità fondata sul difetto di specificità del motivo di appello.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Introduce il rimedio per errore di fatto nel giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che il rimedio è limitato all'errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia effettivamente alterato la percezione delle risultanze; non è applicabile per valutazioni di diritto o di merito correttamente percepite nei fatti ma soggette a diverso apprezzamento.

Massime di principio

  • Il rimedio straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi nei fatti evidenziabili direttamente dagli atti del giudizio di legittimità (es. omissione materiali o svista nella lettura della sentenza impugnata), non per divergenze di valutazione giuridica o di merito.
  • Se un motivo di appello è generico nella formulazione, la sua inammissibilità può essere rilevata in sede di cassazione ai sensi dell'art. 591, comma 4; in tali casi la censura non è trasformabile in un errore di fatto sanabile con il rimedio straordinario.
  • La mera omissione di pronunce sull'applicazione di un beneficio (es. non menzione) può costituire errore di fatto solo se sussiste una reale contraddizione tra quanto fatto per altri imputati e quanto documentato negli atti relativi al ricorrente, e se la Corte di legittimità ha materialmente frainteso o omesso elementi fattuali rilevabili dagli atti.
  • In situazioni simili è utile: (a) formulare in appello motivi specifici e distinti per ciascun imputato; (b) indicare chiaramente le pagine/elementi degli atti che provano l'assenza di elementi negativi; (c) se si contesta un errore della Corte di cassazione, dimostrare che la presunta errore è di percezione fattuale e non di diritto.
  • Quando si contesta la diversa sorte tra coimputati (es. concessione del beneficio ad alcuni e non ad altri), è fondamentale che l'appello contenga argomentazioni puntuali sulla posizione personale del ricorrente e richiami documentali precisi per evitare che il motivo venga qualificato come generico.

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