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Sentenza

Sentenza n. 2088/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che aveva ordinato l’emissione della carta del docente e l’accredito delle somme spettanti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero era stato condannato a emettere la carta del docente e ad accreditarvi, con gli interessi, complessivamente le somme spettanti ai singoli docenti per diversi anni scolastici. L’Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo nonostante la sua notificazione a mezzo PEC il 27 giugno 2024 e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., verificando il passaggio in giudicato della sentenza civile e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della medesima direzione, precisando che l’incarico è obbligatorio e non comporta compenso aggiuntivo. Ha disposto, a carico del Ministero, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 857,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari a carico delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso inutilmente consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza relativa ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all’amministrazione obbligata e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice può ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento entro un termine e nominare, per l’eventuale successivo inadempimento, un commissario ad acta appartenente alla stessa amministrazione.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina che esclude il compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario sia individuato in un dirigente dell’amministrazione soccombente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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