Cassazione Penale, Ordinanza n. 25927/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile nei casi di inammissibilità del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. La condanna riguardava la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, la dichiarazione di false generalità e la violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione. Con il ricorso sono stati dedotti due motivi, qualificati come violazione di legge, relativi alla ritenuta sussistenza delle condotte di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e di dichiarazione di false generalità. La Corte rileva però che tali motivi sono generici, perché consistono in mere affermazioni apodittiche e non si confrontano con le argomentazioni poste a base della decisione di condanna.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente come base della contestazione per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in particolare marijuana.
Richiamato implicitamente per la contestazione di false generalità.
art. 6 l. 1423/1956
Richiamato implicitamente per la violazione delle prescrizioni inerenti alle misure di prevenzione.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando violazione di legge, si risolva in affermazioni generiche e non critichi specificamente le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi devono confrontarsi con le argomentazioni poste a base della decisione di merito, indicando in modo puntuale le ragioni dell'asserito errore di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, la Corte non entra nel merito della fondatezza delle singole contestazioni relative ai reati ascritti.
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