Cassazione Penale, Sentenza n. 344/2022 del 10/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che li aveva condannati per concorso in tentato furto aggravato (tutti e quattro i complici) e, per la sola Valentina, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze principali riguardavano: insufficienza e contraddittorietà della prova (in particolare per Daniel, sul fatto che non gli fosse stata trovata refurtiva addosso); utilizzabilità e valore probatorio delle dichiarazioni delle coimputate; errata applicazione delle aggravanti (uso di mezzo fraudolento "imbracatura artigianale", destrezza, pluralità di persone, esposizione dei beni alla pubblica fede); mancato riconoscimento della clausola di non punibilità/attenuante della particolare tenuità (art. 131-bis e art. 62, comma 1, n. 4 c.p.); mancata concessione dell'attenuante del danno di lieve entità e della sospensione condizionale della pena; per Valentina, contestazione sulla qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi soltanto con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (danno di lieve entità/intento di lucro di speciale tenuità). Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati respinti: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua relativamente alla responsabilità penale (anche nonostante l'assenza di refurtiva addosso ai ricorrenti, data la diretta osservazione dell'agente e la condotta coordinata), e valide le aggravanti (mezzo fraudolento, destrezza, più persone, esposizione alla pubblica fede). La pronuncia è stata annullata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame. Per effetto dell'accoglimento sull'attenuante è stato assorbito il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena di Daniel. Le censure relative all'art. 337 c.p. mosse da Valentina sono state ritenute infondate.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.
Aggravante "più persone riunite": applicata perché la condotta è stata unitaria e concorrenziale tra più soggetti presenti contemporaneamente, con incremento dell'efficacia offensiva e riduzione della capacità di reazione.
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Aggravante per esposizione dei beni alla pubblica fede: ritenuta applicabile in contesti come i banchi di supermercato, salvo che non sia dimostrata una sorveglianza continuativa e specificamente efficace tale da impedire la sottrazione.
mezzo fraudolento (giurisprudenza in tema di furto)
La Corte ha ritenuto che l'uso di una imbracatura artigianale nascosta sotto gli indumenti integri il "mezzo fraudolento": comportamento dotato di insidiosità e scaltrezza idoneo a eludere le difese del detentore.
destrezza (giurisprudenza in tema di furto)
La destrezza è stata riconosciuta perché la sottrazione e l'occultamento della merce mediante una struttura indossata richiedono abilità, astuzia e avvedutezza idonee a eludere la sorveglianza.
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Attenuante del danno di lieve entità/lucro di speciale tenuità: interpretata dalla Corte come strumento che richiede una valutazione complessa e multifattoriale della "lesività criminale" del fatto (non limitata al solo valore patrimoniale), e che può portare a una significativa riduzione della pena; la Corte ha annullato la decisione di merito per carente valutazione di tale attenuante.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ne ha discusso l'interazione con l'art. 62 n.4 (valutazione complessiva dell'offensività) ma ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla sua applicazione nella fattispecie per limiti edittali e per le condizioni del caso concreto.
Reato di resistenza a pubblico ufficiale: contestato e confermato nei confronti di Valentina, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudice di merito circa il comportamento oppositivo e minaccioso nei confronti dell'agente che stava compiendo atti d'ufficio.
Norma richiamata in relazione ai limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la decisione sull'attenuante ha assorbito la questione connessa alla sospensione condizionale prospettata per Daniel.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
Richiamato in veste di riferimento normativo storicamente connesso alle questioni di attenuazione/lucro di speciale tenuità; la Corte ha citato la dottrina giurisprudenziale che lega l'art. 62 n.4 anche ai delitti determinati da motivi di lucro.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera del merito: le doglianze che riguardano la persuasività delle prove o chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che non emergano manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale rilevanti ai fini della decisione.
- La presenza della refurtiva addosso a un imputato non è condizione necessaria per la condanna se vi sono osservazioni dirette e circostanziate (es. vigilante che osserva comportamento coordinato, sottrazione, occultamento e successiva attività congiunta dei complici). La possibilità che il reo si sia disfatto della refurtiva per timore è una spiegazione plausibile e non invalida la prova.
- L'uso di strumenti artigianali per occultare merci ("imbracature", strutture indossate) e la rapidità/abilità nello sottrarre beni dagli scaffali possono integrare le aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza in caso di taccheggio organizzato.
- L'aggravante della pluralità di persone si configura quando la condotta è realizzata in modo unitario o concorso tra presenti, con effetto aggravante sulla reazione possibile della vittima o della vigilanza.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per beni in supermercati può applicarsi anche se sono presenti sistemi antitaccheggio o videosorveglianza: tali strumenti non escludono l'aggravante salvo prova di sorveglianza continua e specificamente efficace tale da impedire materialmente la sottrazione.
- L'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. va valutata con un giudizio multifattoriale che considera la 'lesività criminale' complessiva (modalità, colpevolezza, effetti materiali e sociali), non limitandosi al solo valore economico della cosa sottratta; un errore valutativo su questo punto può giustificare annullamento e rinvio.
- La causa di non punibilità dell'art. 131-bis richiede condizioni concrete e limiti edittali: non sempre è applicabile ai furti aggravati e la sua interazione con l'art. 62 richiede attenta analisi caso per caso.
- In cassazione le eccezioni di inutilizzabilità di atti processuali (es. dichiarazioni di terzi rese in altro rito) devono essere specificate: è onere della parte indicare gli atti viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva, pena l'inammissibilità per genericità.
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