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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 344/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta che li aveva condannati per concorso in tentato furto aggravato (tutti e quattro i complici) e, per la sola Valentina, anche per resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze principali riguardavano: insufficienza e contraddittorietà della prova (in particolare per Daniel, sul fatto che non gli fosse stata trovata refurtiva addosso); utilizzabilità e valore probatorio delle dichiarazioni delle coimputate; errata applicazione delle aggravanti (uso di mezzo fraudolento "imbracatura artigianale", destrezza, pluralità di persone, esposizione dei beni alla pubblica fede); mancato riconoscimento della clausola di non punibilità/attenuante della particolare tenuità (art. 131-bis e art. 62, comma 1, n. 4 c.p.); mancata concessione dell'attenuante del danno di lieve entità e della sospensione condizionale della pena; per Valentina, contestazione sulla qualificazione della condotta come resistenza a pubblico ufficiale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi soltanto con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (danno di lieve entità/intento di lucro di speciale tenuità). Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati respinti: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua relativamente alla responsabilità penale (anche nonostante l'assenza di refurtiva addosso ai ricorrenti, data la diretta osservazione dell'agente e la condotta coordinata), e valide le aggravanti (mezzo fraudolento, destrezza, più persone, esposizione alla pubblica fede). La pronuncia è stata annullata limitatamente al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 c.p., con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame. Per effetto dell'accoglimento sull'attenuante è stato assorbito il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena di Daniel. Le censure relative all'art. 337 c.p. mosse da Valentina sono state ritenute infondate.

Norme richiamate

  • art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen.

    Aggravante "più persone riunite": applicata perché la condotta è stata unitaria e concorrenziale tra più soggetti presenti contemporaneamente, con incremento dell'efficacia offensiva e riduzione della capacità di reazione.

  • art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    Aggravante per esposizione dei beni alla pubblica fede: ritenuta applicabile in contesti come i banchi di supermercato, salvo che non sia dimostrata una sorveglianza continuativa e specificamente efficace tale da impedire la sottrazione.

  • mezzo fraudolento (giurisprudenza in tema di furto)

    La Corte ha ritenuto che l'uso di una imbracatura artigianale nascosta sotto gli indumenti integri il "mezzo fraudolento": comportamento dotato di insidiosità e scaltrezza idoneo a eludere le difese del detentore.

  • destrezza (giurisprudenza in tema di furto)

    La destrezza è stata riconosciuta perché la sottrazione e l'occultamento della merce mediante una struttura indossata richiedono abilità, astuzia e avvedutezza idonee a eludere la sorveglianza.

  • art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

    Attenuante del danno di lieve entità/lucro di speciale tenuità: interpretata dalla Corte come strumento che richiede una valutazione complessa e multifattoriale della "lesività criminale" del fatto (non limitata al solo valore patrimoniale), e che può portare a una significativa riduzione della pena; la Corte ha annullato la decisione di merito per carente valutazione di tale attenuante.

  • art. 131-bis, cod. pen.

    Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ne ha discusso l'interazione con l'art. 62 n.4 (valutazione complessiva dell'offensività) ma ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla sua applicazione nella fattispecie per limiti edittali e per le condizioni del caso concreto.

  • art. 337, cod. pen.

    Reato di resistenza a pubblico ufficiale: contestato e confermato nei confronti di Valentina, la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il giudice di merito circa il comportamento oppositivo e minaccioso nei confronti dell'agente che stava compiendo atti d'ufficio.

  • art. 163, cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai limiti per la concessione della sospensione condizionale della pena; la decisione sull'attenuante ha assorbito la questione connessa alla sospensione condizionale prospettata per Daniel.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Richiamato in veste di riferimento normativo storicamente connesso alle questioni di attenuazione/lucro di speciale tenuità; la Corte ha citato la dottrina giurisprudenziale che lega l'art. 62 n.4 anche ai delitti determinati da motivi di lucro.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione libera del merito: le doglianze che riguardano la persuasività delle prove o chiedono una diversa valutazione probatoria sono inammissibili salvo che non emergano manifesta illogicità, contraddittorietà o carenza motivazionale rilevanti ai fini della decisione.
  • La presenza della refurtiva addosso a un imputato non è condizione necessaria per la condanna se vi sono osservazioni dirette e circostanziate (es. vigilante che osserva comportamento coordinato, sottrazione, occultamento e successiva attività congiunta dei complici). La possibilità che il reo si sia disfatto della refurtiva per timore è una spiegazione plausibile e non invalida la prova.
  • L'uso di strumenti artigianali per occultare merci ("imbracature", strutture indossate) e la rapidità/abilità nello sottrarre beni dagli scaffali possono integrare le aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza in caso di taccheggio organizzato.
  • L'aggravante della pluralità di persone si configura quando la condotta è realizzata in modo unitario o concorso tra presenti, con effetto aggravante sulla reazione possibile della vittima o della vigilanza.
  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per beni in supermercati può applicarsi anche se sono presenti sistemi antitaccheggio o videosorveglianza: tali strumenti non escludono l'aggravante salvo prova di sorveglianza continua e specificamente efficace tale da impedire materialmente la sottrazione.
  • L'attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. va valutata con un giudizio multifattoriale che considera la 'lesività criminale' complessiva (modalità, colpevolezza, effetti materiali e sociali), non limitandosi al solo valore economico della cosa sottratta; un errore valutativo su questo punto può giustificare annullamento e rinvio.
  • La causa di non punibilità dell'art. 131-bis richiede condizioni concrete e limiti edittali: non sempre è applicabile ai furti aggravati e la sua interazione con l'art. 62 richiede attenta analisi caso per caso.
  • In cassazione le eccezioni di inutilizzabilità di atti processuali (es. dichiarazioni di terzi rese in altro rito) devono essere specificate: è onere della parte indicare gli atti viziati e dimostrare la loro incidenza decisiva, pena l'inammissibilità per genericità.

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