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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5516/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione basata su più censure: (1) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze probatorie in relazione alla valutazione della conoscenza da parte dell'imputato della presenza della persona offesa nel capanno; (2) contestazione della credibilità della persona offesa (presunta inattendibilità e contraddizioni sulla conoscenza di terze persone, es. Monica Tartamella); (3) critica sulla qualificazione della condotta come tentato omicidio, deducendo la casualità degli spari e una finalità meramente intimidatoria (nessun colpo avrebbe raggiunto il bersaglio e le ogive indicano mancata volontà omicida); (4) doglianza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, per effetto di precedenti penali ormai risalenti o estinti, stato di indigenza, confesso e percorso di resipiscenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando la ricostruzione dei giudici di merito che hanno considerato credibile la testimonianza di Carlo Ricci e coerenti gli accertamenti investigativi (rinvenimento bossoli in punti che evidenziano angoli di tiro diretti verso l'interno del capanno, vetro effratto, colpi esplosi dall'esterno e all'interno, danni compatibili con colpi ad altezza d'uomo, frase minacciosa pronunciata dall'imputato). Ha condiviso che gli atti posti in essere fossero idonei e diretti in modo univoco a causare la morte, configurando il tentato omicidio (con riferimento al dolo alternativo). Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di massima estensione delle attenuanti generiche: pur riconoscendole parzialmente, ha confermato la valutazione di merito che ha limitato la riduzione ex art. 62-bis cod. pen., alla luce della gravità del fatto e dei precedenti dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (art. 23)

    norma che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione; la procedura è stata svolta ai sensi di tale disposizione

  • art. 62-bis cod. pen.

    disciplina della determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice di merito nel non concedere la riduzione nella massima misura, valutando la gravità del fatto e i precedenti

  • art. 133 cod. pen.

    principi sui parametri per la determinazione della pena e sull'onere motivazionale: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito anche senza esame di tutti i parametri se l'apprezzamento è congruo e logico

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che regola la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese della parte civile

  • art. 56 e art. 575 cod. pen. (tentato omicidio e omicidio)

    art. 56 e art. 575 cod. pen.

    la Corte ha applicato i principi relativi al tentativo (art. 56) in combinazione con la fattispecie di omicidio (art. 575), richiamando la nozione di dolo diretto e dolo alternativo per qualificare come tentato omicidio la condotta consistente nello sparare ripetutamente verso l'abitazione e all'interno del capanno sapendo che la vittima poteva essere presente

Massime di principio

  • In casi di sparatoria, la qualificazione come tentato omicidio si basa non solo sull'esito materiale (se il bersaglio è raggiunto) ma sulla idoneità e direzione degli atti: arma funzionante, più colpi sparati, mira verso il luogo ove si presume la vittima e modalità esecutive (colpi ad altezza d'uomo, esplosione verso locali in cui la vittima si era rifugiata) sono indici forti di dolo omicida.
  • La credibilità della persona offesa pesa molto se il suo racconto è coerente e trova riscontri oggettivi nelle indagini (bossoli, danni, sopralluogo, tempistica delle telefonate alle forze dell'ordine); contestare la testimonianza richiede di dimostrare contraddizioni concrete o elementi che la smentiscano.
  • Il giudice di legittimità non è chiamato a riesaminare liberamente le prove in fatto: la Cassazione verifica la legittimità e la logicità della motivazione dei giudici di merito; per ottenere l'annullamento il ricorrente deve mostrare vizi logici, giuridici o omissioni motivazionali rilevanti.
  • Le circostanze attenuanti generiche rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito; la loro estensione massima può essere esclusa quando la gravità del fatto e i precedenti dell'imputato giustifichino una valutazione restrittiva.
  • Elementi tecnici (posizione dei bossoli, angolo di tiro, danni documentati) e comportamenti contestuali (evadere dagli arresti domiciliari, frase minacciosa pronunciata) rafforzano l'argomentazione a carico e possono escludere l'interpretazione meramente intimidatoria.
  • In sede di cassazione le doglianze aspecifiche che chiedono una rivalutazione dei fatti senza indicare vizi nella motivazione sono generalmente inammissibili o rigettate.
  • La condanna alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) è automatica in caso di rigetto del ricorso e può comprendere la rifusione delle spese della parte civile, se adeguatamente documentate.

Testo integrale

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