Cassazione Penale, Ordinanza n. 01558/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per attività di spaccio di sostanza stupefacente. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 530 e 192 c.p.p., sostenendo che la prova dell'attività di cessione non fosse stata raggiunta: il via vai di persone nei pressi dell'abitazione non dimostrerebbe lo spaccio, i presunti acquirenti non sarebbero stati controllati, l'episodio osservato dagli operanti non consentirebbe di affermare con certezza che fosse stato l'imputato a cedere la sostanza, e la ricostruzione alternativa sarebbe compatibile con le emergenze. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 133 e 81 c.p., censurando la dosimetria della pena: motivazione ritenuta insufficiente sul trattamento sanzionatorio, uso ripetuto delle stesse circostanze per aumentare la pena e applicare la recidiva, nonché aumento per continuazione asseritamente sproporzionato e tale da mascherare un cumulo materiale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure riproducessero questioni già esaminate e disattese nei gradi di merito, e che mirassero in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità. Quanto al merito, ha osservato che la Corte territoriale aveva fornito una motivazione logica e coerente sulla sussistenza dello spaccio, valorizzando non solo le riprese video ma anche la diretta osservazione degli operanti, che avevano visto l'imputato muoversi con una torcia, raggiungere una pianta, prelevare qualcosa, recarsi dal soggetto poi controllato e realizzare uno scambio, oltre al rinvenimento di bilancino e altra sostanza occultata nelle vicinanze. Ha inoltre ritenuto immune da censure il trattamento sanzionatorio, ricordando che, quando la pena è contenuta sotto la media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica ancorata al criterio di adeguatezza; ha poi escluso la violazione dell'art. 81 c.p. in tema di continuazione, osservando che l'aumento era proporzionato e che il giudice può valorizzare più volte un medesimo fattore se dotato di significato polivalente. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa per sostenere l'insufficienza della prova; la Corte ritiene infondata la censura perché la motivazione di merito è logica e completa.
Invocato per contestare la tenuta indiziaria del quadro probatorio; la Corte ribadisce che il ricorso mira a una diversa lettura delle prove, non consentita in cassazione.
Richiamato in tema di dosimetria della pena; la Corte afferma che, se la pena è inferiore alla media edittale, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza.
Richiamato sulla continuazione; la Corte ritiene legittimo l'aumento applicato, purché proporzionato e non surrettiziamente assimilabile a cumulo materiale.
La motivazione sull'aumento per i reati satellite deve consentire di verificare il rispetto della proporzione e dei limiti di legge.
Gli elementi di cui alla norma sono impliciti nella motivazione che richiami l'adeguatezza della pena, quando questa sia inferiore alla media edittale.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o la proposizione di una ricostruzione alternativa dei fatti, se la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica, non contraddittoria e compatibile con il senso comune.
- Quando la decisione di merito valorizza sia fonti documentali o videoregistrazioni sia la diretta percezione degli operanti, la censura che contesti soltanto l'apprezzamento delle prove tende a risolversi in un dissenso di merito non scrutinabile in cassazione.
- In tema di determinazione della pena, se il giudice applica una sanzione al di sotto della media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica imperniata sul criterio di adeguatezza, perché gli elementi di cui all'art. 133 c.p. si intendono implicitamente considerati.
- Nell'applicazione dell'aumento per continuazione, il giudice deve mantenere il rapporto di proporzione tra pena base e aumenti per i reati satellite e non deve trasformare surrettiziamente la continuazione in cumulo materiale; l'ampiezza della motivazione richiesta varia in relazione all'entità degli aumenti.
- È legittimo valorizzare più volte un medesimo fattore se esso ha significato polivalente e incide su diversi profili della valutazione sanzionatoria, senza che ciò integri di per sé duplicazione indebita di valutazione.
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