Sentenza del 11/03/2015 n. 4840 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso integrale dell'ICI versata per il 2000, sostenendo che i terreni situati nella zona turistica esclusiva non fossero edificabili a causa dei vincoli paesaggistici regionali. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto soltanto un rimborso del 70%, riducendo equitativamente il valore imponibile delle aree. Il Comune ha contestato tale decisione, sostenendo che il giudice d'appello avesse pronunciato oltre la domanda e rideterminato arbitrariamente il valore dei terreni, senza considerare che la contribuente aveva precedentemente dichiarato un determinato valore ICI e non lo aveva mai rettificato. La società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che l'area non potesse essere considerata edificabile in assenza degli strumenti urbanistici attuativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune limitatamente al sesto motivo, ritenendo illegittima la rideterminazione equitativa del valore dell'area e rilevando che la dichiarazione ICI presentata nel 1994 produceva effetti anche per gli anni successivi, in assenza di una nuova dichiarazione. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che la dichiarazione fosse stata presentata da altra società dello stesso gruppo. La Corte ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della società, confermando che la qualificazione urbanistica generale dell'area è sufficiente a riconoscerne l'edificabilità ai fini fiscali, anche in mancanza degli strumenti attuativi, sebbene tali circostanze possano incidere sulla concreta determinazione del valore venale. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso introduttivo della società, negando il rimborso ICI. Le spese sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1
Ai fini ICI, l'edificabilità dell'area può essere desunta dalla qualificazione attribuita dagli strumenti urbanistici generali.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
Il valore imponibile delle aree edificabili deve essere determinato in base al valore venale in comune commercio, considerando le caratteristiche e le potenzialità edificatorie dell'area, non mediante una riduzione equitativa priva di specifici criteri.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 4
La dichiarazione ICI conserva efficacia anche per gli anni successivi quando non intervenga una nuova dichiarazione. Nel caso concreto, il valore dichiarato dalla contribuente non era mai stato rettificato.
Codice di procedura civile, art. 112
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda. La Corte ha rilevato che la rideterminazione equitativa del valore e il conseguente rimborso parziale non corrispondevano alla domanda originaria, che riguardava esclusivamente l'asserita inedificabilità dell'area.
Codice di procedura civile, art. 113, comma 2
Il giudice non può decidere secondo equità al di fuori dei casi consentiti dalla legge; pertanto non può fissare discrezionalmente una percentuale di rimborso senza domanda specifica e senza applicare i criteri normativi.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5
Le disposizioni individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza e ai vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 384
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Legge regionale Sardegna n. 45 del 1989, art. 28
Gli accordi di programma richiamati sono stati considerati strumenti attuativi della pianificazione urbanistica territoriale vigente e non idonei, da soli, a superare il valore venale precedentemente dichiarato.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248
La qualificazione edificatoria dell'area può derivare dallo strumento urbanistico generale adottato, anche se non ancora approvato o privo di strumenti attuativi. Il grado di attualità dell'edificazione e gli oneri di urbanizzazione rilevano nella quantificazione del valore, non nell'esclusione automatica dell'edificabilità.
Massime di principio
- Ai fini fiscali, un'area può essere considerata edificabile già in base alla destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale, anche se mancano l'approvazione definitiva o i piani attuativi.
- I vincoli paesaggistici o la concreta difficoltà di edificazione possono ridurre il valore venale dell'area, ma non comportano necessariamente la sua totale inedificabilità.
- La minore attualità delle potenzialità edificatorie e gli oneri di urbanizzazione devono essere dimostrati e considerati nella stima del valore, secondo criteri normativi e oggettivi.
- Una dichiarazione fiscale contenente il valore dell'immobile continua a produrre effetti per gli anni successivi, salvo presentazione di una dichiarazione rettificativa o integrativa.
- Il giudice tributario non può riconoscere d'ufficio un rimborso parziale basato su una percentuale equitativa se la domanda chiedeva esclusivamente il rimborso integrale per asserita inedificabilità.
- La provenienza della dichiarazione da una società diversa ma appartenente allo stesso gruppo può essere irrilevante quando la dichiarazione riguarda oggettivamente gli stessi immobili e il valore non sia stato successivamente contestato o rettificato.
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