Cassazione Penale, Sentenza n. 35386/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola determinazione della durata della sanzione accessoria. Ha rideterminato la sanzione nei limiti di legge, fissando la sospensione della patente al termine massimo previsto dall'art. 222 c.d.s. (2 anni). Le restanti statuizioni della sentenza di merito sono state confermate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge della durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (tre anni) ritenuta eccedente il limite di due anni previsto dall'art. 222 c.d.s. quando dal fatto derivi una lesione grave o gravissima. L'imputata ha contestato che la durata disposta dal Tribunale di Macerata (3 anni) superasse il massimo legale applicabile al caso concreto (lesioni con prognosi di 45 giorni).
Norme richiamate
art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Prevede la sanzione accessoria (revoca o, dopo la pronuncia della Corte Cost., valutazione giudiziale per applicare la sospensione) per il reato di lesioni colpose da violazione delle norme sulla circolazione. Nel caso di lesione grave o gravissima il termine massimo di sospensione non può eccedere due anni; la revoca automatica è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui si applicava d'ufficio senza valutazione del giudice.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della previsione che imponeva automaticamente la revoca della patente per le lesioni gravi/gravissime, stabilendo che il giudice deve valutare la possibilità di applicare in alternativa la sospensione quando il reato non sia aggravato da stato di ebbrezza o uso di droghe.
art. 444 cod. proc. pen. (Patteggiamento)
Richiamato per indicare che la sentenza di merito era intervenuta in sede di rinvio a seguito di annullamento di una precedente decisione resa ai sensi di patteggiamento; non incide direttamente sul merito della determinazione della durata della sospensione, ma contestualizza il procedimento.
art. 620 lett. i) cod. proc. pen. (Poteri della Corte di Cassazione)
Consente alla Corte, quando possibile, di annullare la sentenza impugnata senza rinvio e di ricondurre direttamente la sanzione nei limiti di legge, operazione che è stata effettuata in questo caso per rideterminare la durata della sospensione entro il massimo previsto.
Massime di principio
- Quando da un fatto derivano lesioni classificate come gravi o gravissime, la durata della sospensione della patente ai sensi dell'art. 222 c.d.s. non può superare il limite massimo di due anni.
- Dopo la sentenza della Corte Cost. n. 88/2019 la revoca automatica della patente non è più prevista: il giudice deve valutare, soprattutto quando non è presente l'aggravante per ebbrezza o stupefacenti, se applicare la revoca o l'alternativa meno afflittiva della sospensione.
- Se il giudice di merito oltrepassa il limite legale della sanzione accessoria, la Corte di Cassazione può annullare la determinazione illegittima e ridurre la sanzione nei limiti di legge senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. i).
- In procedimenti con patteggiamento o pronunce in sede di rinvio, il rispetto dei limiti normativi delle sanzioni accessorie va comunque verificato e non può essere eluso da valutazioni di merito che eccedono i massimi previsti.
- La presenza di aggravanti (es. stato di ebbrezza o uso di droghe) può incidere sulla possibilità che la revoca sia ritenuta proporzionata; in loro assenza il giudice deve considerare l'applicazione della sospensione, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dalla legge.
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