Cassazione Civile, Ordinanza n. 22318/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da un conflitto tra compossessori/comproprietari di un edificio sito in Pizzo. I ricorrenti avevano agito per ottenere la cessazione di turbative e il risarcimento, lamentando che la controparte avesse occupato indebitamente parti comuni dell’edificio con tavoli, paletto con serratura e cappa esterna, nonché realizzato immissioni di odori nella loro proprietà. La controparte aveva resistito affermando di essere proprietaria esclusiva dei beni in contestazione, sia in forza di un atto di acquisto del 1999 sia per usucapione, e aveva proposto domanda riconvenzionale. Dopo un primo ciclo processuale e un precedente ricorso per cassazione, la causa era stata riassunta davanti alla corte territoriale in sede di rinvio, che aveva accolto l’eccezione di usucapione. I ricorrenti hanno quindi proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1146 e 112 c.p.c. per avere la corte di rinvio esaminato direttamente il possesso utile all’usucapione senza verificare l’astratta idoneità del titolo del 1999 a consentire l’accessione del possesso, questione che assumono preclusa nel giudizio di rinvio; 2) violazione dell’art. 1158 c.c. e omesso esame di fatti decisivi per non avere considerato alcuni rogiti che, a loro dire, contenevano riconoscimenti della natura condominiale dei beni, incompatibili con l’animus domini e interruttivi dell’usucapione; 3) omesso esame di una dichiarazione resa in un precedente giudizio da un terzo, che secondo i ricorrenti proverebbe l’inizio dell’occupazione solo dal 1983 e in modo limitato; 4) violazione degli artt. 2943 e 1165 c.c. per non avere attribuito effetto interruttivo a precedenti giudizi, ritenuti invece rilevanti dai ricorrenti ai fini del possesso ventennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, nel precedente giudizio di legittimità, era già stata esclusa la possibilità di rimettere in discussione, in sede di rinvio, l’astratta idoneità del titolo del 1999 ai fini del cumulo del possesso ex art. 1146 c.c., essendo il giudizio di rinvio chiuso e soggetto alle preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico dove e quando i documenti invocati fossero stati prodotti nel giudizio di merito, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., e perché in sede di rinvio non erano ammissibili nuovi documenti. Ha respinto il terzo motivo perché la dichiarazione richiamata proveniva da un terzo e non dalla parte, sicché non aveva valore confessorio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo: quanto al giudizio promosso da un soggetto terzo, esso non poteva interrompere il possesso utile all’usucapione; quanto all’altro giudizio richiamato, mancava la specifica deduzione della sua acquisizione e del suo esame nei gradi di merito. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il cumulo del possesso del successore a titolo particolare presuppone un titolo astrattamente idoneo; in ogni caso, nel giudizio di rinvio non può essere riaperta la questione se già coperta da preclusione derivante dalla sentenza rescindente
richiamato per qualificare come comuni i beni dell’edificio oggetto di contestazione secondo la prospettazione dei ricorrenti
invocato per dedurre ultrapetizione o pronuncia su questione non ritualmente devoluta; la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile per la preclusione del giudizio di rinvio
l’usucapione richiede possesso continuo, pacifico e pubblico, con animus domini per il tempo ventennale
il ricorrente deve indicare specificamente il contenuto del documento richiamato e la sua collocazione negli atti di causa, pena l’inammissibilità della censura
invocato per sostenere l’effetto interruttivo dei giudizi pregressi sul possesso utile all’usucapione
richiamato quale norma che estende, in quanto compatibili, le regole sull’interruzione della prescrizione al possesso usucapivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum resta chiuso: non possono essere introdotte nuove domande, eccezioni o questioni rimaste estranee alla sentenza rescindente, né possono essere riesaminate questioni già definitivamente precluse dal giudicato implicito formatosi con la cassazione.
- Il requisito dell’astratta idoneità del titolo ai fini dell’accessione del possesso ex art. 1146 c.c. non può essere esaminato dal giudice di rinvio se la relativa questione non era più devolvibile dopo la precedente pronuncia di legittimità.
- Nel ricorso per cassazione il principio di specificità e autosufficienza impone di indicare non solo il contenuto del documento o dell’atto richiamato, ma anche la sua esatta collocazione nel fascicolo di merito; in difetto, la censura è inammissibile.
- Ai fini dell’usucapione, dichiarazioni o riconoscimenti incompatibili con l’animus domini possono essere rilevanti solo se provengono dalla parte o dal soggetto cui è riferibile il possesso; una dichiarazione resa da un terzo non ha valore confessorio della parte.
- I giudizi promossi da soggetti estranei al rapporto di possesso non interrompono il decorso del termine utile all’usucapione; l’effetto interruttivo deve essere riconnesso a iniziative idonee e riferibili al rapporto possessore-titolare del diritto fatto valere.
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