Cassazione Penale, Sentenza n. 39185/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino dell'8/10/2019 (condanna per il reato di cui all'art. 609‑undecies c.p.). Il ricorso enunciava sette motivi: 1) nullità per celebrazione dell'udienza camerale durante il periodo di sospensione feriale (legge n.742/1969); 2) e 3) vizio di notifica del decreto di citazione in appello (nullità del giudizio di cognizione); 4) mancata sostituzione stabile del difensore d'ufficio in primo grado (pregiudizio alla difesa); 5) censura sull'onere, a carico dell'imputato, di vigilare sugli sviluppi processuali e sull'attività difensiva; 6) vizio di notifica dell'avviso ex art. 415‑bis c.p.p.; 7) mancata audizione del ricorrente da parte del magistrato di sorveglianza prima dell'udienza camerale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato l'incompetenza funzionale della Corte d'appello a decidere sulla restituzione in termini (art. 175, comma 4, c.p.p.) quando la restituzione riguarda il termine per impugnare una sentenza di appello: tale domanda deve essere decisa dalla Corte di cassazione. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte relativa al diniego della restituzione e ha riqualificato il ricorso come istanza di restituzione nel termine. Esaminati i profili pertinenti alla restituzione, la Corte ha ritenuto che il decreto di citazione per il giudizio d'appello fosse stato validamente notificato: l'ufficiale postale aveva individuato correttamente l'indirizzo nonostante un errore nel numero civico e aveva osservato le formalità previste dalla legge n.890/1982 (avviso in cassetta e successivo invio di raccomandata). Le altre nullità denunciate (notifica dell'avviso ex art. 415‑bis, mancata designazione stabile del difensore in primo grado, ecc.) non sono rimediabili con la restituzione in termini e, ove ricadenti in fasi precedenti, sarebbero da far valere con gli strumenti endoprocessuali e/o risultano coperte dal giudicato. Per questi motivi la richiesta di restituzione è stata rigettata.
Norme richiamate
art. 175, comma 4, cod. proc. pen.
La domanda di restituzione del termine, quando verte sul termine per impugnare una sentenza di appello, deve essere decisa dal giudice competente per l'impugnazione (qui la Corte di cassazione); la decisione resa dal giudice d'appello in luogo della Corte di cassazione è incompetente funzionalmente e va annullata.
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini processuali)
Richiamata dal ricorrente per censurare lo svolgimento dell'udienza in periodo di sospensione; la Corte ha assorbito tale questione nell'ambito del rilievo di incompetenza funzionale e non l'ha ritenuta decisiva ai fini della restituzione in termini.
legge 6 novembre 1982, n. 890, art. 8
Le formalità di notifica svolte dall'ufficiale postale (immissione dell'avviso in cassetta e successivo invio di raccomandata) conformi a questa norma sono idonee a integrare una regolare notifica e a escludere l'incolpevole assenza dell'imputato ai fini della restituzione in termini.
La mancata o viziata notificazione dell'avviso di conclusione indagini (ex art. 415‑bis) è un vizio riferibile a fase precoce del procedimento che non è sanabile mediante la restituzione in termini per il ricorso in cassazione e andava impugnato con i rimedi processuali adeguati.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
La designazione temporanea di sostituzioni del difensore ex art. 97, comma 4, non sostituisce la necessità, nei casi richiesti, di una designazione stabile; tuttavia eventuali pregiudizi derivanti da tale circostanza, se concernenti il grado di cognizione, non sono rimediabili tramite la restituzione in termini per la cassazione.
Massime di principio
- La domanda di restituzione in termini volta a impugnare una sentenza di appello deve essere decisa dalla Corte di cassazione (art. 175(4) c.p.p.); una decisione del giudice d'appello su tale domanda è incompetente funzionalmente e annullabile.
- La restituzione in termini è lo strumento idoneo solo per l'assenza incolpevole dell'imputato determinata da vizi della notificazione degli atti introduttivi del grado d'appello (p.es. decreto di citazione in appello); se la notificazione è stata eseguita con le formalità previste (es. norme della legge n.890/1982), l'assenza non è incolpevole e la restituzione va negata.
- Nullità o vizi riferibili a fasi processuali precedenti (conclusione indagini, primo grado, scelta o mancata designazione del difensore) non sono normalmente sanabili mediante restituzione in termini e devono essere fatti valere con i rimedi e nei termini previsti dal processo; in molti casi risultano inoltre coperti dal giudicato.
- Lamentare lo svolgimento di un'udienza o di termini nel periodo feriale non comporta automaticamente il diritto alla restituzione: va verificata la rilevanza sostanziale del vizio e la sua incidenza sulla possibilità di proporre l'impugnazione nei termini.
- La riqualificazione di un ricorso in cassazione come istanza di restituzione è possibile e la Corte di cassazione decide nei limiti delle questioni rilevanti per la restituzione; questioni inerenti al merito del giudizio di cognizione, non attinenti alla restituzione, restano inammissibili in tale sede.
- Chi contesta la regolarità delle notificazioni deve documentare vizi specifici delle operazioni (assenza delle formalità previste, mancata consegna dell'avviso, ecc.): errori formali non decisivi (p.es. piccolo errore nel numero civico ma corretta individuazione del destinatario e adempimenti postali) non bastano a fondare la restituzione.
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