Cassazione Civile, Ordinanza n. 02016/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Il soggetto destinatario di una cartella di pagamento emessa per infrazioni del codice della strada aveva proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale di Roma. In cassazione ha dedotto un unico motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 116 e 345 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso la prescrizione facendo leva su documenti attestanti la notifica della cartella prodotti tardivamente in appello dall'agente della riscossione. Il ricorrente ha inoltre lamentato un vizio di omessa pronuncia, assumendo che la Corte di merito si fosse pronunciata su una questione non dedotta, poiché egli non avrebbe chiesto la declaratoria di prescrizione ma avrebbe contestato l'esistenza dei verbali di accertamento delle violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non investisse la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva rigettato l'opposizione affermando che, al momento della proposizione della domanda giudiziale, il termine prescrizionale non era ancora maturato. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che non risultava, né dal ricorso né dalla sentenza impugnata, che la questione relativa all'inesistenza dei verbali fosse stata riproposta in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento camerale e della proposta del relatore
invocato dal ricorrente per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso che il vizio sussistesse
invocato per censurare la valutazione delle prove e dei documenti da parte del giudice di merito
invocato per contestare l'utilizzo in appello di documenti prodotti tardivamente
richiamato dal giudice di merito quale termine quinquennale di prescrizione per la pretesa sanzionatoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per affermare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sviluppare una censura astratta o eccentrica rispetto alla decisione effettivamente adottata.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre se la questione che si assume trascurata non risulta ritualmente riproposta nel grado di appello o comunque non emerge che essa fosse devoluta al giudice di secondo grado.
- La censura sulla tardiva produzione documentale in appello non è decisiva se la sentenza di merito poggia su una distinta e autonoma ragione di rigetto, non attinta dal motivo di ricorso.
- In tema di opposizione a cartella per sanzioni amministrative da violazioni stradali, la verifica della prescrizione va riferita al momento della proposizione della domanda giudiziale, dovendosi scrutinare se a tale data il termine prescrizionale fosse già maturato.
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