Cassazione Penale, Sentenza n. 30342/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma degli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di cocaina (acquisti e cessioni per ingenti quantitativi nel 2021). Lamentate tre censure: (1) violazione procedurale per omissione dell'interrogatorio preventivo (si sosteneva che il reato contestato rientrava tra quelli per i quali l'interrogatorio anticipato era obbligatorio e quindi l'ordinanza era nulla); (2) carenza dei gravi indizi di colpevolezza, in particolare criticando la rilevanza di tre conversazioni intercettate e la genericità delle dichiarazioni del collaboratore Coluccia e alcuni errori di identificazione di persone citate; (3) insufficiente motivazione circa le esigenze cautelari e mancata valutazione della attualità del pericolo, della non pericolosità personale e dell'assenza di rischio di fuga.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Sul primo motivo la Corte ha svolto ampio esame di giurisprudenza, distinguendo orientamenti contrapposti, e ha aderito alla posizione che tutela il singolo indagato: in procedimenti plurisoggettivi il GIP può eseguire la misura e poi svolgere l'interrogatorio postumo per gli indagati nei cui confronti non operano cause ostative; tuttavia la nullità derivante dall'omesso interrogatorio preventivo è una "nullità a regime intermedio" ai sensi dell'art.178 c.1 lett. c) cod. proc. pen. che deve essere eccepita nel primo momento utile (l'interrogatorio postumo), altrimenti si considera sanata. Nel caso di specie il difensore non eccepì la nullità in sede di interrogatorio, deducendola solo in sede di riesame, per cui la doglianza è inammissibile. Il secondo motivo è respinto: il Tribunale del Riesame ha valutato unitariamente le intercettazioni (anche "droga parlata") e le dichiarazioni del collaboratore Coluccia, ritenendole idonee a fondare i gravi indizi di colpevolezza; la Corte rileva che la contestazione di diversa valutazione sul merito non è consentita in questa sede di legittimità. Il terzo motivo è generico e infondato: l'ordinanza motivava adeguatamente l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, richiamando la figura dell'indagato come "narcotrafficante di spicco" e la sua contiguità con ambienti criminali; la risalente datazione dei fatti (2021) non esclude la persistenza del pericolo in ragione della presunta operatività dell'organizzazione. Conseguenza pratica: misura confermata e ricorso respinto.
Norme richiamate
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; la contestazione provvisoria fondata su tale disposizione è stata al centro del dubbio circa l'obbligo dell'interrogatorio preventivo.
Codice di procedura penale, art. 291
Regola il previo interrogatorio di garanzia; la Corte ha analizzato la portata dell'obbligo e le sue deroghe nei procedimenti plurisoggettivi, confermando la tutela del singolo indagato.
Codice di procedura penale, art. 294
Disposizione richiamata in tema di modalità dell'interrogatorio successivo (postumo) quando ricorrono cause ostative.
Codice di procedura penale, art. 178
La nullità per omissione dell'interrogatorio preventivo è qualificata come "nullità a regime intermedio" che deve essere eccepita nel primo momento utile (interrogatorio postumo) o si sana.
Codice di procedura penale, art. 182
Stabilisce le regole di deducibilità e preclusione delle eccezioni; la Corte ha ritenuto applicabile l'art.182 nel senso che la mancata deduzione della nullità nell'interrogatorio postumo determina la sanatoria.
Codice di procedura penale, art. 309
Norma sul riesame; la Corte ha valutato la possibilità di sollevare per la prima volta la nullità in sede di riesame e ha ritenuto, sulla scorta della giurisprudenza prevalente, che la deduzione tardiva sia inidonea a conservarne l'effetto.
Codice di procedura penale, art. 192
Regole sulla valutazione delle intercettazioni; la Corte conferma che la "droga parlata" va valutata con particolare rigore ma può costituire elemento probatorio a sostegno dei gravi indizi.
Codice di procedura penale, art. 12
Rinvio alla disciplina su reati connessi/procedimenti plurisoggettivi (collegamento tra posizioni) rilevante nella discussione sulla separazione delle posizioni e sull'effetto delle cause ostative relative a singoli indagati.
Massime di principio
- In procedimenti con più indagati la regola del previo interrogatorio mira a tutelare il singolo: se per un indagato ricorrono cause ostative e per altri no, il giudice può comunque eseguire la misura con modalità tali da non pregiudicare la posizione di chi ha diritto all'interrogatorio preventivo (es. coordinare esecuzione misura e avviso per l'interrogatorio).
- L'omissione dell'interrogatorio preventivo, quando obbligatorio, costituisce una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita tempestivamente (normalmente nell'interrogatorio postumo di garanzia); se non dedotta in quel momento la nullità si considera sanata e non può essere sollevata per la prima volta in sede di riesame.
- In sede cautelare i gravi indizi di colpevolezza si valutano in modo unitario e dinamico: intercettazioni fra terzi (anche la cosiddetta "droga parlata") possono costituire prova indiziaria diretta purché valutate con criterio logico e stringente; la mera critica di merito alle valutazioni non è idonea in sede di legittimità.
- La valutazione dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari può reggersi su indizi che descrivono l'operatività e l'influenza dell'indagato nell'ambito di un traffico strutturato: fatti ancorati a una data remota possono comunque giustificare misure se sussiste ragionevole prospetto di persistenza dell'attività delittuosa o di collegamenti con ambienti criminali.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare in Cassazione è necessario concentrarsi su profili di diritto e di vizio logico-manifesto; le critiche puramente valutative ai fatti o alla credibilità delle fonti (es. testimonianze del collaboratore) difficilmente prevalgono se la motivazione del giudice del merito è coerente e non affetta da macroscopici errori.
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