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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12139/2025 del 27/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca disposta sui beni dell'imputato e di terzi (coniuge e figli) contestando: carenza di motivazione e mancata verifica della "pericolosità" al momento dell'acquisto dei beni; illegittima applicazione della confisca c.d. "in casi particolari" ex art. 240-bis cod. pen.; insufficienza della presunzione di sproporzione quando i beni sono intestati a terzi (eventuale intestazione fittizia) e mancata dimostrazione della capacità patrimoniale dei terzi (signora Giglio e figli). Il ricorrente evidenzia inoltre che vi è stata assoluzione per associazione camorristica e che il Tribunale della prevenzione aveva rilevato difetto di attualità della pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, abbia motivatamente accertato la sproporzione fra i redditi dichiarati (personali e del nucleo familiare) e il patrimonio acquisito, nonché la sovrapposizione temporale tra investimenti/acquisti e la commissione dei reati oggetto di condanna definitiva, giustificando così la confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. Ha escluso rilievo decisivo per il giudizio del prestito del 16/02/2009 (successivo alle spese) e del preliminare di vendita del 05/03/2005. Quanto ai beni intestati a terzi, la Corte ha ritenuto irrilevante, nelle contestazioni proposte, la sola obiezione basata sulla presunzione prevista per l'imputato: le censure non superano la motivazione della sentenza impugnata. La Cassazione ha inoltre precisato che non è necessaria la preventiva sottoposizione a sequestro dei singoli beni per disporre la confisca. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Barra condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    La norma sulla confisca "in casi particolari" è stata interpretata come applicabile quando sussiste sproporzione tra redditi dichiarati e patrimoni acquisiti e vi è prossimità temporale tra acquisizioni e commissione dei reati; può giustificare la confisca anche in presenza di intestazioni a terzi se la valutazione complessiva dimostra la fittizietà o l'assenza di capacità patrimoniale dei formalmente intestatari

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per l'indicazione dei motivi di cassazione; usata come riferimento formale per la struttura dei motivi elu-citati dal ricorrente

  • Sez. 1, n. 43812 del 16/04/2018 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che la confisca non richiede necessariamente la preventiva sottoposizione dei beni a sequestro per poter essere disposta

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240-bis è legittima quando emerge una sproporzione oggettiva tra redditi dichiarati e patrimonio, valutata complessivamente con riferimento al nucleo familiare e alla documentazione presentata; la prova della sproporzione può essere sufficiente anche in assenza di sequestro preventivo dei singoli beni
  • La mera intestazione formale a terzi non esclude la confisca: se dagli elementi emerge la fittizietà dell'intestazione o l'assenza di capacità patrimoniale dei titolari formali, i beni possono essere aggrediti; tuttavia la presunzione legale di sproporzione prevista per l'imputato non si estende automaticamente ai terzi senza elementi probatori specifici
  • Operazioni sopravvenute (es. prestiti erogati dopo le acquisizioni) o atti preliminari non necessariamente scalfiscono la valutazione della sproporzione se risultano posteriori o non rilevanti ai fini della ricostruzione economica complessiva
  • L'assoluzione o il giudicato parziale su reati diversi (es. associazione mafiosa) non impedisce di valutare la sproporzione patrimoniale e di applicare la confisca se vi sono condanne irrevocabili per altri reati rientranti nel campo di applicazione dell'art. 240-bis
  • Per difendere efficacemente una contestazione di confisca, il terzo intestatario deve fornire prova concreta della capacità economica al momento dell'acquisizione e dell'autonomia patrimoniale rispetto all'imputato

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