Cassazione Civile, Ordinanza n. 23204/2025 del 13/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia origina dall'azione promossa dal fallimento per far dichiarare, nei confronti di più convenuti, la nullità per simulazione assoluta ovvero l'inefficacia di due cessioni di quote sociali intervenute nel 2001 e nel 2002, con richiesta di restituzione delle quote cedute. Il Tribunale accolse le domande; la società soccombente propose appello, ma la Corte d'appello lo dichiarò inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. La società ricorse quindi per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo che l'appello era stato erroneamente ritenuto aspecifico; 2) omesso esame di un capo di impugnazione relativo a violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., vizio di motivazione e querela di falso ex art. 221 c.p.c.; 3) omesso esame del capo relativo alla liquidazione delle spese di soccombenza in solido. Il fallimento resistette con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha ritenuto che, in tema di ricorso per cassazione, la censura contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede comunque il rispetto dell'onere di specificità ex art. 366, commi 1, nn. 4 e 6, c.p.c.; pertanto il ricorso avrebbe dovuto riportare in modo essenziale ma sufficiente il contenuto dell'atto di appello e indicare le ragioni per cui la decisione della Corte territoriale sarebbe stata erronea. Poiché ciò non era avvenuto, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, non essendo più scrutinabili le ulteriori censure, queste sono rimaste assorbite. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La specificità dei motivi di appello è requisito sostanziale-processuale la cui violazione può condurre alla declaratoria di inammissibilità del gravame.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei motivi e l'indicazione degli atti e documenti rilevanti devono essere specifiche; in caso di doglianza sull'inammissibilità dell'appello è necessario riportare in modo essenziale il contenuto dell'atto di appello e le ragioni di critica alla sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro della violazione di legge dedotta con il primo e il terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È stato invocato per denunciare l'omesso esame di capi di impugnazione in appello.
Richiamato nel motivo di appello riportato in ricorso, come parametro di un'asserita violazione probatoria.
Richiamato nel motivo di appello riportato in ricorso, come parametro di un'asserita violazione del criterio di valutazione delle prove.
Richiamato nel motivo di appello riportato in ricorso in relazione alla querela di falso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il presupposto del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Chi impugna in cassazione una sentenza che ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità deve, a sua volta, rispettare rigorosamente l'onere di specificità del ricorso, riportando in modo essenziale i passaggi dell'atto di appello necessari a dimostrare l'errore del giudice di merito.
- Il sindacato di legittimità sull'error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza: la Corte può esaminare direttamente gli atti solo se il ricorso consente, con chiarezza e sinteticità, di individuare il contenuto rilevante degli atti processuali.
- La deduzione di omesso esame di specifici capi di impugnazione resta assorbita quando il motivo principale avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello sia inammissibile, poiché viene meno il presupposto per scrutinare le ulteriori censure.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata osservanza degli oneri di specificità ex art. 366 c.p.c. conduce all'inammissibilità del ricorso anche quando la censura investe una questione processuale come l'inammissibilità dell'appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23191/2025 del 13/08/2025
- ordinanza_civile · 13 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23193/2025 del 13/08/2025
- ordinanza_civile · 13 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23196/2025 del 13/08/2025
- ordinanza_civile · 13 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23198/2025 del 13/08/2025
- ordinanza_civile · 13 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23199/2025 del 13/08/2025
- ordinanza_civile · 13 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23201/2025 del 13/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →