Cassazione Penale, Sentenza n. 27316/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per un articolato sistema di frodi fiscali, con contestazione a due imputati del delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e a un terzo imputato di plurimi reati tributari relativi agli anni di imposta 2020, 2021 e 2022. La Corte di appello aveva confermato la decisione del Tribunale, che aveva disposto anche la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e le statuizioni civili. I ricorsi deducevano, in sintesi: per un primo imputato, tardività dell'impugnazione, insussistenza di una gestione di fatto delle società, violazioni dell'art. 192 e 533 c.p.p., travisamento di prova, mancata rinnovazione dell'istruttoria, insussistenza del dolo specifico nei reati tributari, illegittimità della confisca per equivalente e censure sul trattamento sanzionatorio; per un secondo imputato, genericità del capo d'imputazione, inutilizzabilità delle intercettazioni per asserita violazione dell'art. 270 c.p.p., violazione dell'art. 526 c.p.p. per l'uso di una trascrizione, illegittima revoca di testi difensivi, travisamento e omessa valutazione delle prove, insussistenza del ruolo associativo, vizi sul trattamento sanzionatorio, sulle attenuanti generiche, sulla continuazione e sulla quantificazione del profitto e dell'imposta evasa; per il terzo imputato, la contestazione della qualifica di amministratore di fatto, la qualificazione del contributo come concorso anziché mera connivenza, l'assenza del dolo specifico e l'eccessività della pena con diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per uno degli imputati il ricorso è stato ritenuto tardivo; per gli altri due i motivi sono stati reputati in parte manifestamente infondati, in parte inammissibili perché nuovi o generici. La Corte ha confermato l'impianto decisorio di merito: per uno dei ricorrenti la qualifica di amministratore di fatto e il concorso nei reati tributari; per l'altro la partecipazione a un'associazione finalizzata alle frodi fiscali e ai reati-fine. Sono state inoltre confermate le scelte sanzionatorie, il diniego delle attenuanti generiche e la confisca, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
consente la confisca del profitto dei reati tributari; nel caso concreto la confisca è stata confermata e le doglianze sulla sua quantificazione o sulla mancata prova del profitto personale sono state ritenute infondate o nuove.
richiamato come reato tributario fine, relativo all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
richiamato nella contestazione di uno degli imputati per reati tributari connessi alla dichiarazione infedele.
richiamato nella contestazione di uno degli imputati per omessa dichiarazione.
richiamato come emissione di fatture per operazioni inesistenti.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato insieme all'art. 322-ter c.p. in tema di confisca per equivalente.
richiamato come norma di riferimento per la confisca per equivalente.
norma contestata in relazione all'associazione per delinquere finalizzata alle frodi fiscali.
richiamato più volte per censurare la valutazione delle prove e dei dichiaranti; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.
richiamato per sostenere la pretesa mancanza di prova oltre ogni ragionevole dubbio; la Corte esclude il vizio di motivazione.
norma invocata quale base dei motivi di ricorso per cassazione.
richiamato per la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni in diverso procedimento; la Corte afferma la loro utilizzabilità nel procedimento separato per competenza, se disposte originariamente su medesima notizia di reato.
richiamato per censurare l'utilizzazione della prova; il motivo è stato ritenuto generico.
richiamato in relazione alla revoca dei testimoni della difesa e al diritto di difendersi provando.
richiamato in tema di rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte conferma il diniego.
esclusa l'applicazione dell'aumento del termine per impugnare, perché la parte era presente nel giudizio di appello.
base per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 27 Cost.
invocato per sostenere la personalità della responsabilità penale; la Corte non accoglie la censura.
art. 111 Cost.
richiamato dalle difese in tema di motivazione e parità delle armi; la Corte ne ribadisce il quadro processuale ma respinge i motivi.
art. 24 Cost.
richiamato dalle difese in relazione al diritto di difesa.
richiamato per il dovere di motivazione; la Corte ritiene le motivazioni di merito sufficienti.
richiamato per la struttura della motivazione della sentenza.
richiamato per il trattamento sanzionatorio e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.
richiamato per le attenuanti generiche, negate in ragione di precedenti, gravità del fatto e intensità del dolo.
richiamato per gli aumenti a titolo di continuazione, ritenuti contenuti e proporzionati.
richiamato dalle difese in relazione alla confisca, ma la Corte decide sul regime speciale del d.lgs. n. 74 del 2000.
Massime di principio
- In tema di reati tributari, la qualifica di amministratore di fatto richiede un esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, non necessariamente di tutti i poteri tipici dell'organo formale, essendo sufficiente un apprezzabile inserimento organico nella gestione societaria.
- La valutazione della sussistenza dell'amministrazione di fatto è giudizio di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua, logica e fondata su elementi sintomatici quali rapporti con dipendenti, fornitori, clienti e indicazioni operative sulla gestione.
- La censura di difetto di dolo specifico nei reati tributari è inammissibile in cassazione se nuova rispetto ai motivi di appello; in ogni caso non è sufficiente allegare una finalità economica diversa, occorrendo confrontarsi con gli elementi di fatto da cui il giudice di merito ha desunto la volontà evasiva.
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili questioni non devolute in appello, perché ciò trasformerebbe il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito su punti sottratti al contraddittorio di secondo grado.
- La genericità del capo di imputazione non sussiste quando la contestazione, considerata anche con gli atti del fascicolo, consenta all'imputato di comprendere il fatto storico, il ruolo delle società coinvolte, gli importi e l'oggetto della frode, rendendo possibile il pieno esercizio del diritto di difesa.
- Nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l'omessa indicazione nominativa di tutti i beneficiari o delle singole fatture non determina di per sé indeterminatezza della contestazione se i documenti sono agevolmente individuabili attraverso elementi fattuali omogenei.
- Le intercettazioni disposte in un procedimento originario e poi confluite in un procedimento separato per ragioni di competenza sono utilizzabili nel nuovo procedimento quando riguardano la medesima notizia di reato e le medesime condotte oggetto di giudizio.
- La revoca dell'ammissione di testi della difesa integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente; in difetto, la nullità si sana.
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: il controllo riguarda la coerenza logica della motivazione, non la sostituzione del giudizio del merito con una diversa lettura delle prove.
- Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando anche un solo elemento tra quelli di cui all'art. 133 c.p., e la motivazione è sufficiente se rende percepibile la prevalenza degli elementi negativi o l'assenza di profili positivi.
- La graduazione della pena e gli aumenti per continuazione sono insindacabili in cassazione se non frutto di arbitrio o illogicità manifesta; una motivazione più dettagliata è richiesta solo quando la pena si discosti significativamente dal medio edittale.
- Il diverso trattamento sanzionatorio tra correi non integra di per sé vizio di motivazione, salvo che il raffronto riguardi situazioni davvero identiche e il diverso esito sia sostenuto da argomentazioni irragionevoli o paradossali.
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