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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31557/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per sabotaggio di opere militari (rese temporaneamente inservibili tramite dispersione di fibre di amianto in un hangar) articolando sei motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 167 c.p.m.p. perché il sabotaggio richiederebbe un danno fisico anziché una inservibilità economico‑funzionale; (2) mancanza di nesso causale per apporto di terzi che avrebbero causato l'inquinamento; (3) alternativa qualificazione del fatto come tentativo di truffa militare; (4) contraddittorietà rispetto alle risultanze peritali; (5) inesattezza dell'identificazione dell'imputato nelle immagini e insufficiente motivazione sulla antropometria; (6) nullità della rinnovazione istruttoria per mancata necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Inoltre la difesa aveva sollevato questione di costituzionalità dell'art. 167 per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto definitivamente i motivi attinenti alla responsabilità penale, confermando la correttezza della qualificazione del fatto come sabotaggio militare e ritenendo insufficiente la tesi difensiva sulla causazione da terzi, sull'inquadramento come truffa e sulle censure probatorie. Tuttavia, in seguito a pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 244/2022) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 167 c.p.m.p. nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena per i fatti di lieve entità, la Cassazione ha annullato la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte militare d'appello per la valutazione, in ordine alla particolare tenuità del danno, dell'applicabilità della corrispondente circostanza attenuante e della conseguente rimodulazione della pena. Il ricorso è stato quindi respinto nel resto.

Norme richiamate

  • art. 167 cod. pen. mil. pace

    La norma punisce la condotta diretta a rendere inservibili opere militari; la Corte di legittimità ha affermato che l'inservibilità può essere anche economico‑funzionale e non richiede necessariamente un danno materialistico diretto. La Corte costituzionale ha però dichiarato l'illegittimità nella parte in cui non prevede una diminuzione della pena per i fatti di lieve entità

  • artt. 40 e 41 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa in tema di causalità; la Corte ha ritenuto che non sia emersa prova concreta di apporto causale determinante da parte di terzi tale da escludere la responsabilità dell'imputato

  • artt. 42 e 56 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa per proporre diversa qualificazione (tentativo di truffa); la Corte ha precisato che il nucleo del sabotaggio è l'inservibilità/danneggiamento e non la finalità di profitto, perciò l'elemento soggettivo del sabotaggio non è escluso da assenza di fine di lucro

  • art. 234 cod. pen. mil. pace

    Norma relativa ai reati contro il patrimonio/moralità militare evocata dalla difesa per la qualificazione come truffa; la Corte ha ritenuto l'inapplicabilità rispetto al fatto concretamente realizzato

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione istruttoria; la Corte ha ritenuto legittima la rinnovazione disposta in appello dopo la riforma dell'assoluzione, alla luce della necessità di garantire il contraddittorio e i diritti di difesa

  • artt. 3, 25, 27 Cost.

    Richiamati nella questione di legittimità sollevata dalla difesa: la Corte costituzionale ha valutato il profilo di violazione del principio di proporzionalità della pena, riconoscendo l'illegittimità della disposizione che non prevede riduzione per i fatti di lieve entità

Massime di principio

  • La 'inservibilità' contemplata dall'art. 167 c.p.m.p. può essere anche economico‑funzionale: non è necessario un danno materiale immediatamente visibile, basta che la condotta renda temporaneamente inutilizzabile l'opera rispetto alla sua destinazione militare
  • Un atto amministrativo (es. interdizione per contaminazione) che impedisca l'uso di un bene può costituire il meccanismo mediato attraverso cui si realizza l'inservibilità riconducibile alla condotta dell'agente, purché sussista il nesso causale tra condotta e provvedimento
  • La mera ipotesi di apporto da parte di terzi non esclude la responsabilità se non è provata concretamente la concausalità alternativa determinante l'evento; l'onere probatorio grava su chi allega l'evento causato da altri
  • La distinzione tra sabotaggio e reati come la truffa si fonda sul nucleo protetto: il sabotaggio tutela l'integrità e l'utilizzabilità dell'opera militare (danno/inservibilità), mentre la truffa richiede il fine di profitto ingiusto; il movente non necessariamente scalfisce la qualificazione del fatto
  • Le valutazioni sulla identificazione fotografica/antropometrica e sulle conclusioni peritali richiedono motivazione rafforzata in sede di appello, ma la Corte di legittimità non è luogo per riesame libero dei fatti; le censure devono mostrare vizi logico‑giuridici o insufficienza probatoria oggettiva
  • Dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale che introduce una causa attenuante (tenuità del danno), il giudice di merito deve riesaminare il trattamento sanzionatorio applicando la nuova cornice normativa e valutando se il fatto rientri nella 'particolare tenuità' del danno
  • La rinnovazione istruttoria in appello è legittima quando l'appello supera un'assoluzione di primo grado e la riapertura è necessaria per rispettare il contraddittorio e l'oralità, purché conforme alle condizioni previste dall'ordinamento processuale

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