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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30330/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Abbisso impugnava la sentenza della Corte d'appello (15/11/2021) contestandone la motivazione come contraddittoria e manifestamente illogica. Denunciava in particolare: mancata valutazione seria dell'attendibilità della persona offesa (Sergio Famulari), la cui denuncia avrebbe avuto finalità di tornaconto; assenza di riscontri esterni e anzi contraddizioni delle dichiarazioni con le registrazioni ambientali e telefoniche (sosteneva che nelle conversazioni non vi fossero minacce); la circostanza che le richieste dell'imputato miravano al recupero del prestito e a un piano di rientro e quindi non sussisterebbe l'elemento dell'ingiusto profitto richiesto dall'art. 629 c.p. per configurare l'estorsione. Richiamava anche una presunta contraddizione con una precedente decisione cautelare che aveva negato misure in relazione all'estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la sentenza di condanna della Corte d'appello per il reato di tentata estorsione. La Corte ha ritenuto che l'annullamento precedente era limitato a ragioni processuali (mancata escussione della persona offesa) e che la Corte d'appello, al nuovo giudizio, ha adeguatamente valutato l'attendibilità del Famulari, con motivazione puntuale e con riscontro nelle conversazioni, nei messaggi e nelle dichiarazioni di terzi (es. Wachsberger). Ha inoltre ritenuto corretta l'applicazione della distinzione giurisprudenziale tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione, valutando che l'Abbisso perseguiva un ingiusto profitto collegato al prestito usurario. Conseguentemente il provvedimento di aumento della pena da parte della Corte d'appello (per il capo di tentata estorsione aumento di anni 1, mesi 1, giorni 10 e euro 2.778, con pena complessiva risultante di anni 4, mesi 5, giorni 10 e multa di euro 11.111) è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Tale norma non si applica alle dichiarazioni della persona offesa; le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se la loro credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca sono verificate e motivate in modo più penetrante rispetto alla normale valutazione testimonial.

  • art. 629 cod. pen.

    Disposizione che disciplina l'estorsione; la Corte sottolinea che per l'estorsione è imprescindibile l'elemento dell'ingiusto profitto e la consapevolezza dell'illegittimità della pretesa, distinto dall'esercizio arbitrario di un diritto.

  • Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte)

    Giurisprudenza richiamata sul principio che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché la corte dia motivazione rigorosa sulla credibilità e attendibilità del dichiarante.

  • Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (Filardo)

    Giurisprudenza utilizzata per distinguere, ai fini dell'imputazione, tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (intento a realizzare un diritto, anche se non concreto) e estorsione (ricerca di un ingiusto profitto con la consapevolezza della sua illegittimità), fondando la distinzione sull'elemento soggettivo e sulle ordinarie regole probatorie.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare una condanna se la corte fornisce una motivazione puntuale sulla credibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca del racconto; non è sempre necessario un riscontro esterno.
  • La valutazione della attendibilità del denunciante non può essere esclusa a priori sulla base dei suoi precedenti o di un possibile interesse personale: tali elementi sono rilevanti ma non necessariamente determinanti e devono essere valutati nel complesso delle prove.
  • Le intercettazioni e le registrazioni vanno valutate nel loro contesto e in connessione con gli altri elementi probatori: assenza apparente di minacce in alcune conversazioni non esclude che l'insieme delle condotte abbia finalità estorsiva.
  • Per distinguere estorsione da un legittimo esercizio di pretese (o da richieste di restituzione), il punto chiave è l'elemento psicologico: l'estorsione richiede la volontà di conseguire un profitto ingiusto e la consapevolezza della sua illegittimità.
  • Una condotta alternata fra rassicurazioni e minacce può comunque dimostrare finalità estorsiva se emerge che le minacce erano funzionali a ottenere un profitto ingiusto (es. interessi usurari) e ciò è supportato dalla motivazione e dalle altre prove.
  • La Corte d'appello, se chiamata a riesaminare la questione dopo annullamento per vizio procedurale, è tenuta a integrare l'istruttoria laddove necessario (es. escussione della persona offesa) e a motivare compiutamente sulla valutazione della prova.

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