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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04486/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua penale responsabilità e il trattamento sanzionatorio per i delitti di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo di impugnazione la difesa ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto in relazione al delitto di estorsione, attenuante introdotta nel sistema a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione della concreta offensività della condotta e della sua occasionalità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo giuridicamente corretto il diniego dell'attenuante della lieve entità, valorizzando da un lato l'impossibilità di qualificare il fatto come di ridotta offensività in ragione delle modalità esecutive, e dall'altro l'esclusione dell'occasionalità della condotta sulla base dei precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio. La decisione di merito è stata ritenuta conforme ai principi di legittimità richiamati, quindi non censurabile in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Norma di riferimento per il delitto di estorsione, rispetto al quale è stata invocata l'attenuante della lieve entità del fatto.

  • art. 337 c.p.

    Norma di riferimento per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per il quale la sentenza di merito aveva confermato la responsabilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 120/2023

    Ha introdotto nel sistema, per come richiamato dalla difesa, la possibilità di valorizzare la lieve entità del fatto in relazione all'estorsione.

  • Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua

    Richiamata come precedente conforme ai criteri per la valutazione della lieve entità del fatto in tema di estorsione.

  • Sez. 2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno

    Richiamata come precedente conforme ai criteri per la valutazione della lieve entità del fatto in tema di estorsione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della lieve entità del fatto nell'estorsione richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta e delle modalità esecutive, non essendo sufficiente una mera prospettazione difensiva astratta.
  • La lieve entità può essere esclusa quando le modalità del fatto denotano un'offensività non ridotta e quando la condotta non appare occasionale, potendo assumere rilievo anche l'esistenza di precedenti penali o di polizia per reati della stessa area criminosa.
  • La valutazione del giudice di merito sulla lieve entità è sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione giuridicamente corretta e non può essere sostituita da una diversa lettura del fatto.
  • Quando il ricorso si limita a contestare la valutazione di merito senza evidenziare un reale vizio di legittimità, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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