Cassazione Penale, Ordinanza n. 06020/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la sua condanna per furto pluriaggravato. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio del giudizio di responsabilità, sostenendo l'insussistenza della prova di colpevolezza; 2) violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) violazione di legge per il diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte rileva che i primi due motivi sono in sostanza la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, prive di specificità, e comunque infondate alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l'interesse esclusivo dell'imputato a una contabilizzazione inferiore dei consumi elettrici e la presenza di numerosi precedenti penali incompatibili con la particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego del beneficio si fondava su precedenti penali e su una prognosi negativa di futura astensione dal reato, oltre al fatto che l'imputato aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la sentenza di appello che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per furto pluriaggravato, restando fermo il trattamento sanzionatorio già disposto, compreso il diniego della particolare tenuità del fatto e della sospensione condizionale.
Norme richiamate
Norma base del furto, richiamata come titolo del reato oggetto di condanna confermata in appello.
Aggravante del furto richiamata nel capo d'imputazione e nella condanna confermata.
Aggravante del furto richiamata nel capo d'imputazione e nella condanna confermata.
La Corte ribadisce che la non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta non sia occasionale e l'imputato presenti numerosi precedenti penali.
Il beneficio della sospensione condizionale può essere negato sulla base di una prognosi sfavorevole sulla futura astensione dal reato, desunta da precedenti penali e dal pregresso godimento del beneficio.
È il fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente i motivi già dedotti in appello, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Ai fini della responsabilità per furto, la circostanza che il bene o l'impianto sottratto al controllo sia collocato in un'area comune non esclude di per sé la colpevolezza, se dalla motivazione emerga che il bene era collegato all'attività dell'imputato e che questi aveva un interesse esclusivo al suo alterato funzionamento.
- La particolare tenuità del fatto è incompatibile con una condotta non occasionale e con la presenza di numerosi precedenti penali, elementi che possono giustificare il diniego dell'art. 131-bis c.p.
- La sospensione condizionale della pena può essere negata con motivazione logica e non illogica quando il giudice valorizzi precedenti penali, pregresso godimento del beneficio e prognosi sfavorevole sulla futura commissione di reati, trattandosi di valutazione di merito insindacabile se sorretta da adeguata motivazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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