Sentenza n. 714/2026 - L'aquila, Sezione 1
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Teramo n. 289/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 30.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 54/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 03.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 02.10.2025 (doc. 2).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 289/2024, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per annualità indicate nel ricorso, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Teramo, Sezione lavoro e previdenza, depositata il 30 aprile 2024 e notificata all’amministrazione il 3 ottobre 2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, al beneficio annuo di 500 euro per la formazione, tramite carta elettronica, per le annualità indicate in ricorso, con attribuzione di un buono complessivo di 2.500 euro e pagamento delle spese liquidate. La ricorrente ha chiesto l’attuazione del giudicato, il pagamento del dovuto con accessori e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Ha inoltre rappresentato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha documentato l’accredito della somma dovuta e la documentazione non è stata contestata dalla ricorrente, che non ha svolto ulteriori difese dopo la produzione. La pretesa azionata è stata quindi integralmente soddisfatta e il giudicato eseguito. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il TAR ha ravvisato la soccombenza virtuale dell’amministrazione e l’ha condannata alle spese, liquidate in 1.200 euro oltre accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario. L’importo è stato determinato tenendo conto dello scaglione fino a 5.000 euro e della riduzione del 50% per la natura seriale del ricorso.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Con ricorso notificato e depositato il 17 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 2.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La norma è indicata quale base dell’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato.
Con ricorso notificato e depositato il 17 dicembre 2025 l’istante agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. c) del c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, indicata in epigrafe, recante accertamento del diritto della ricorrente, in relazione ai contratti stipulati a tempo determinato, di usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, L. n. 107/2015, per le annualità meglio indicate in ricorso, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge (attribuzione di un buono elettronico dell’importo complessivo di euro 2.500,00), oltre che al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio economico annuo di 500 euro per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire.
Espone che l’amministrazione soccombente non ha proposto impugnazione avverso il predetto provvedimento che, pertanto, è passato in giudicato, come da certificazione in atti, ed è stato notificato all’amministrazione intimata in data 3 ottobre 2024 per l’esecuzione ai sensi degli artt. 479 c.p.a. (come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 34, lett. e), in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva) e 115 c.p.a., con conseguente decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Il termine di 120 giorni è menzionato quale termine dilatorio decorso prima dell’iniziativa esecutiva; la sentenza non formula ulteriori statuizioni interpretative sulla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la documentata e integrale soddisfazione della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere, se la documentazione dell’amministrazione non è contestata dalla parte ricorrente.
- Se l’amministrazione adempie al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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