Sentenza del 17/12/2018 n. 17217 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento notificata il 12 febbraio 2018, relativa all'imposta di registro per l'annualità 2013 su un contratto di locazione, contestando la validità della notifica effettuata tramite PEC e sostenendo l'insussistenza dell'imposta, poiché aveva optato per il regime della cedolare secca. Ha inoltre dedotto la tardiva costituzione degli enti resistenti e chiesto l'annullamento della cartella e del ruolo prodromico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto valida, o comunque sanata, la notifica PEC, poiché l'atto aveva raggiunto il suo scopo e il ricorrente non aveva indicato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. È stata respinta anche l'eccezione relativa alla tardiva costituzione degli enti, precisando che essa comporta soltanto la decadenza da determinate facoltà processuali, non l'inammissibilità della costituzione o delle difese ammissibili. Il ricorso contro il ruolo e l'avviso di liquidazione è stato dichiarato inammissibile, poiché l'avviso era stato regolarmente notificato il 4 settembre 2017 e non era stato impugnato nei termini, divenendo definitivo. L'istanza di autotutela non ha sospeso né interrotto il termine per ricorrere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 200 euro di spese di lite.
Norme richiamate
Art. 156, comma 3, codice di procedura civile
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Un eventuale vizio formale della notifica PEC è sanato quando l'atto è stato effettivamente ricevuto e ha consentito al destinatario di esercitare il diritto di difesa, salvo la dimostrazione di un concreto pregiudizio.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso.
La costituzione tardiva comporta la decadenza dalla possibilità di proporre alcune eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non determina automaticamente l'inammissibilità della costituzione o delle difese volte a negare i fatti o contestare l'applicazione del diritto.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 24, 32 e 58
Le parti resistenti possono esercitare le facoltà difensive e produrre documenti nei limiti previsti dalle norme processuali, anche in caso di costituzione tardiva, purché non si tratti di attività soggette alle preclusioni derivanti dal ritardo.
Art. 24 della Costituzione
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
La parte resistente conserva il diritto di difendersi contestando i fatti costitutivi della pretesa o l'applicabilità delle norme, anche quando si sia costituita tardivamente, nei limiti delle preclusioni processuali.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 10266 del 27 aprile 2018
Le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti.
Le firme digitali CAdES e PAdES, pur caratterizzate da diverse estensioni informatiche, sono equivalenti e idonee a garantire la validità dell'atto telematico.
Cassazione, Sezione tributaria, ordinanza n. 3805 del 16 febbraio 2018
L'irritualità della notificazione a mezzo PEC non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha prodotto la conoscenza dell'atto e il raggiungimento dello scopo legale.
La contestazione della notifica PEC non è sufficiente in astratto: il destinatario deve indicare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa o una reale carenza dell'atto ricevuto.
Cassazione n. 18962 del 2005
La costituzione tardiva comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.
La tardività della costituzione dell'ente resistente produce effetti limitati alle facoltà processuali soggette a termine, senza impedire ogni attività difensiva.
Disciplina dell'imposta di registro e del processo tributario
L'avviso di liquidazione regolarmente notificato e non impugnato entro il termine previsto diventa definitivo; la successiva cartella può essere contestata solo per vizi propri e non per rimettere in discussione l'an o il quantum dell'imposta.
Disciplina dell'autotutela tributaria
La presentazione di un'istanza di autotutela, anche se successivamente rigettata, non sospende né interrompe il termine decadenziale per proporre ricorso davanti al giudice tributario.
Massime di principio
- Quando un atto tributario presupposto, come un avviso di liquidazione, è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato tempestivamente, esso diventa definitivo e non può essere contestato per la prima volta impugnando la successiva cartella, salvo vizi propri di quest'ultima.
- La notifica tramite PEC non è invalida per un mero errore formale se il destinatario ha ricevuto l'atto, ne ha avuto conoscenza e ha potuto difendersi; occorre dimostrare un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La tardiva costituzione dell'ente resistente nel processo tributario non comporta automaticamente la perdita della causa o l'inammissibilità di tutte le difese, ma limita le eccezioni e le attività processuali soggette a specifiche preclusioni.
- L'impugnazione della cartella deve distinguere tra vizi propri della cartella o della riscossione e contestazioni relative all'atto impositivo presupposto: queste ultime sono normalmente precluse se l'atto presupposto è divenuto definitivo.
- L'istanza di autotutela non sostituisce il ricorso giudiziario e non consente di recuperare i termini decaduti per impugnare l'atto tributario.
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