Sentenza del 17/12/2018 n. 776 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato un credito IVA di 59.276,00 euro, ritenendo che fosse già stato utilizzato in compensazione. La ricorrente sosteneva che l’avviso fosse nullo perché il disconoscimento del credito IVA avrebbe richiesto un apposito avviso di accertamento, contestava l’insussistenza dei presupposti del recupero e lamentava un difetto di motivazione. In appello ha inoltre ricostruito l’origine del credito, ma tale ricostruzione è stata considerata nuova. L’Agenzia ha eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, sostenendo che l’avviso bonario non fosse autonomamente impugnabile, e ha difeso la correttezza del recupero.
La decisione
La Corte ha rigettato sia l’appello principale della società sia l’appello incidentale dell’Agenzia. Ha confermato che la comunicazione di irregolarità è immediatamente impugnabile quando porta a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto. Nel merito, ha confermato che parte del credito IVA era già stata utilizzata in una precedente compensazione e quindi non era più sussistente. La nuova ricostruzione dell’origine e della composizione del credito, proposta per la prima volta in appello, non è stata esaminata perché vietata dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992. Le spese del grado sono state compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 546/1992
L’elencazione degli atti impugnabili ha natura tassativa.
La tassatività dell’elenco non impedisce di impugnare altri atti che manifestino concretamente una pretesa tributaria specifica e attuale.
Art. 36-bis, comma 3, del d.P.R. 600/1973
Comunicazione d’irregolarità.
L’avviso bonario derivante dal controllo automatizzato è autonomamente impugnabile quando rende nota al contribuente una pretesa tributaria definita nelle sue ragioni.
Art. 54-bis del d.P.R. 633/1972
Controlli automatizzati della dichiarazione IVA.
Consente il controllo automatizzato dei dati dichiarati ai fini IVA e il recupero di crediti ritenuti non spettanti o già utilizzati.
Art. 57, comma 2, del d.lgs. 546/1992
Divieto di proposizione in appello di nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Le parti non possono introdurre in appello nuovi fatti o difese sostanziali, salvo quelli rilevabili d’ufficio; la ricostruzione nuova del credito non è stata quindi considerata.
Art. 1242, comma 2, del codice civile
L’eccezione di compensazione non è rilevabile d’ufficio.
La compensazione deve essere specificamente dedotta dalla parte interessata e non può essere introdotta per la prima volta in appello.
Massime di principio
- Una comunicazione di irregolarità o avviso bonario è impugnabile anche se non è formalmente un avviso di accertamento, quando contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e motivata.
- Nel controllo automatizzato l’Amministrazione può recuperare un credito IVA già utilizzato in compensazione, poiché tale credito non è più disponibile.
- Le ricostruzioni fattuali e le eccezioni sostanziali devono essere formulate tempestivamente nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può comportarne l’inammissibilità.
- Chi contesta il recupero di un credito IVA deve documentarne l’origine, la corretta formazione, la titolarità e il mancato precedente utilizzo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando entrambe le parti risultano soccombenti su almeno una delle rispettive domande o eccezioni.
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