Sentenza del 17/12/2018 n. 485 - Comm. Trib. Prov. Savona
Società di capitali dichiarata fallita - legittimazione attiva alla proposizione di ricorso - legale rappresentate ante fallimento - non spetta - inammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso in nome o nell'interesse della società dopo che essa era stata dichiarata fallita. La questione riguardava la sua legittimazione attiva: con l'apertura della procedura concorsuale, il legale rappresentante della società perde la disponibilità processuale dei diritti patrimoniali compresi nel fallimento, poiché tale potere spetta al curatore fallimentare.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il precedente legale rappresentante non era legittimato a proporlo, perché, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la legittimazione processuale relativa ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento spetta in via esclusiva al curatore. La carica ricoperta prima della dichiarazione di fallimento non consente quindi di agire successivamente in giudizio per conto della società relativamente a tali rapporti.
Norme richiamate
Art. 43 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare)
Il curatore esercita, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, le azioni di massa e quelle relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento.
La dichiarazione di fallimento determina la sostituzione processuale del curatore al legale rappresentante della società per le controversie riguardanti rapporti patrimoniali compresi nella procedura. Il rappresentante ante fallimento non conserva una legittimazione autonoma a proporre tali ricorsi.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento, le azioni giudiziarie relative ai rapporti patrimoniali della società devono essere promosse dal curatore fallimentare, non dal precedente amministratore o legale rappresentante.
- La legittimazione processuale va verificata al momento della proposizione del ricorso: la carica ricoperta prima dell'apertura della procedura non è sufficiente a fondare il potere di agire successivamente.
- Un ricorso proposto dal legale rappresentante invece che dal curatore, quando riguarda diritti o rapporti compresi nel fallimento, è esposto a una pronuncia di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva.
- Occorre distinguere le controversie patrimoniali comprese nel fallimento dalle eventuali azioni relative a diritti strettamente personali o estranei alla procedura, per le quali la legittimazione può essere valutata diversamente.
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