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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 472 - Comm. Trib. Prov. Savona

Imposta sulle donazioni - costituzione di trust - atto ad effetto traslativo senza segregazione dei beni - imposta in misura proporzionale - dovuta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La costituzione del trust è stata ritenuta soggetta all'imposta sulle donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale, anziché in misura fissa. La tassazione proporzionale è giustificata dall'effetto traslativo prodotto dal vincolo di destinazione, considerato funzionale alla gestione degli immobili e all'eventuale successivo trasferimento ai beneficiari.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della costituzione di un trust avente a oggetto la gestione di beni immobili. La questione consiste nello stabilire se l'imposta sulle donazioni, nonché le imposte ipotecaria e catastale, debbano essere applicate in misura fissa oppure proporzionale. Secondo l'orientamento richiamato, il vincolo di destinazione istituito con il trust produce già un effetto traslativo funzionale al successivo, ma solo eventuale, trasferimento della proprietà ai beneficiari. Tale effetto sussiste anche se non si realizza una definitiva attribuzione dei beni ai beneficiari e senza che sia necessaria una distinta segregazione patrimoniale dei beni.

Norme richiamate

  • Imposta sulle donazioni

    Per la costituzione di un trust con funzione traslativa e avente a oggetto la gestione di immobili, l'imposta è dovuta in misura proporzionale.

  • Imposta ipotecaria

    L'imposta ipotecaria segue il regime proporzionale quando l'atto di costituzione del trust produce un effetto traslativo sugli immobili.

  • Imposta catastale

    Anche l'imposta catastale è dovuta in misura proporzionale in presenza di un trasferimento funzionale derivante dalla costituzione del trust.

  • Cassazione, sentenza 30 maggio 2018, n. 13626

    La Corte ha affermato che, nel trust istituito per la gestione di immobili, il vincolo di destinazione può produrre un effetto traslativo rilevante ai fini fiscali, anche se il trasferimento ai beneficiari è solo eventuale e non si realizza una distinta segregazione dei beni.

Massime di principio

  • Per determinare il regime fiscale di un trust non è sufficiente considerare la sua denominazione formale: occorre verificare gli effetti giuridici concreti dell'atto.
  • Quando la costituzione del trust comporta un trasferimento o un effetto traslativo funzionale alla gestione e all'eventuale attribuzione futura dei beni, possono essere dovute le imposte in misura proporzionale già al momento della costituzione.
  • Il fatto che il trasferimento finale ai beneficiari sia soltanto eventuale non esclude, di per sé, la rilevanza fiscale dell'atto iniziale.
  • L'assenza di una segregazione patrimoniale formalmente distinta non impedisce di riconoscere un effetto traslativo ai fini dell'imposizione.
  • La qualificazione fiscale deve essere effettuata valutando la struttura del trust, la natura dei beni, i poteri del trustee e la funzione economica dell'atto.

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