Sentenza del 17/12/2018 n. 471 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cartella di pagamento - notifica in via diretta a mezzo pec - invio di esemplare in formato Pdf, privo di firma digitale - validità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto valida la notificazione della cartella di pagamento. In base all'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che ha modificato l'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, la cartella può essere notificata direttamente tramite PEC, senza necessità di intermediazione di un soggetto abilitato. Inoltre, la validità della notifica non è esclusa dal fatto che l'allegato fosse un PDF privo di firma digitale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notifica fosse invalida perché la cartella di pagamento era stata trasmessa direttamente via PEC, senza l'intermediazione di un soggetto abilitato, e perché il documento allegato al messaggio era un file in formato PDF privo di firma digitale. La contestazione riguardava quindi sia la modalità diretta della notificazione sia l'assenza di sottoscrizione digitale dell'allegato.
Norme richiamate
Art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78
La disposizione consente la notificazione della cartella di pagamento tramite PEC secondo le modalità previste dalla normativa speciale in materia di riscossione, senza imporre necessariamente l'intermediazione di un soggetto abilitato.
Art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973
La norma, come modificata, permette la notificazione della cartella di pagamento mediante posta elettronica certificata. La validità della notificazione non dipende, in questo caso, dalla presenza della firma digitale sul file PDF allegato, purché siano rispettate le modalità legalmente previste per l'invio e la ricezione tramite PEC.
Massime di principio
- La cartella di pagamento può essere notificata direttamente tramite PEC dall'agente della riscossione o dall'amministrazione competente, senza che sia indispensabile l'intervento di un notificatore o di altro soggetto abilitato.
- La mancanza della firma digitale sul PDF allegato non determina automaticamente l'inesistenza o la nullità della notifica, se la trasmissione via PEC è stata effettuata secondo la disciplina speciale applicabile.
- Per valutare la validità della notifica occorre verificare soprattutto l'effettivo invio alla casella PEC corretta, le ricevute di accettazione e consegna e la riconducibilità del messaggio all'ente notificante.
- La contestazione della sola assenza di firma digitale sul documento allegato, senza ulteriori vizi concreti della notificazione o dell'identificabilità della cartella, può non essere sufficiente a invalidare l'atto.
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