Cassazione Penale, Ordinanza n. 24191/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal tribunale per furto pluriaggravato. Con l'unico motivo, i ricorrenti hanno contestato la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, deducendo illogicità della decisione e proponendo una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio sull'attendibilità e rilevanza delle fonti di prova. In particolare, è stato contestato l'uso degli accertamenti antropometrici e della visione dei fotogrammi estratti dalle videoriprese per l'identificazione di una delle imputate, nonché il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti, ritenuto espressione di discrezionalità di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del fatto, della prova e della motivazione, operazione preclusa nel giudizio di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e sufficiente. Ha inoltre osservato che il giudizio di equivalenza tra circostanze opposte costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non è frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato solo indirettamente in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze; la Corte ribadisce che tale giudizio è discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrio
richiamato implicitamente per il giudizio di equivalenza tra circostanze opposte; la Corte ne sottolinea la natura di valutazione di merito
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una diversa valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice di merito, né proporre una mera rilettura del compendio probatorio sotto forma di censura sull'illogicità della motivazione.
- Il controllo di cassazione sulla motivazione non può trasformarsi in un raffronto tra l'apparato argomentativo della sentenza e modelli alternativi di ricostruzione dei fatti elaborati dal ricorrente.
- L'identificazione dell'imputato può essere legittimamente fondata su accertamenti antropometrici e sulla visione di fotogrammi estratti da videoriprese, se il giudice di merito spiega in modo logico e coerente le ragioni del proprio convincimento.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo che sia sorretto da motivazione meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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