Cassazione Penale, Sentenza n. 42470/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art.74 D.P.R. n.309/1990 e per il reato 'fine' indicato al capo 147 dell'imputazione provvisoria. I motivi di ricorso erano principalmente: (1) contestazione della mancata retrodatazione della misura rispetto alla precedente ordinanza nell'ambito dell'operazione "Scacco alla Regina"; (2) censura sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo e sulla partecipazione della Butruce (si sosteneva che le dichiarazioni dei coindagati mancavano di riscontri estrinseci e che le intercettazioni non erano concordanti/inequivoche; si riteneva più plausibile un mero concorso di persone e non un'associazione con struttura e stabile contributo della Butruce); (3) censura sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della custodia in carcere, dato il tempo trascorso rispetto ai fatti e la possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità non sia luogo per rimettere in discussione valutazioni di fatto e della gravità indiziaria compiute dal giudice del merito, salvo vizi di diritto o illogicità manifesta della motivazione, che qui non ricorrono. Il Tribunale del Riesame aveva motivato analiticamente le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori (Giampà e Torcasio), individuando una struttura organizzata gestita dalla famiglia Galiano e il ruolo di vertice/di riferimento della Butruce nella piazza di spaccio. Quanto alla retrodatazione, la Corte ha confermato che questa opera solo se gli elementi fondanti della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti della prima e se i procedimenti sono davanti alla stessa autorità; invece i procedimenti erano distinti e gli elementi essenziali (ulteriori intercettazioni e acquisizioni) erano emersi successivamente, per cui la retrodatazione era inapplicabile. Infine la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla necessità della custodia cautelare (presunzione relativa per i reati di cui all'art.74 DPR 309/90, ruolo stabile della indagata, rischio di reiterazione e collegamenti con l'associazione), e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina i delitti relativi allo spaccio/traffico di stupefacenti; nel processo è richiamata anche la cosiddetta presunzione relativa di pericolosità in presenza di serie di delitti connessi allo spaccio.
Disciplina la connessione tra procedimenti e la possibilità di retrodatare la decorrenza della misura cautelare: la retrodatazione opera solo se gli elementi della seconda ordinanza erano già desumibili dagli atti della prima e, in genere, quando i procedimenti siano davanti alla stessa autorità.
Norme che riguardano, rispettivamente, i presupposti e le esigenze cautelari (articolazione delle esigenze di cautela): la decisione sulla misura deve considerare concrete esigenze di accertamento, di incolumità pubblica e di impedire la reiterazione.
Regola la proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare: la custodia in carcere può essere applicata in presenza di gravi indizi per una serie di delitti, salvo che elementi ostino alla sussistenza delle esigenze cautelari o consentano misure meno afflittive idonee a raggiungere gli scopi cautelari.
Richiamato rispetto alla materia delle misure cautelari quando vi sia una serie di delitti riconducibili allo stesso contesto (incide sulla valutazione della pericolosità e sull'applicabilità della custodia per reati connessi allo spaccio).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per vizi di diritto o per manifesta illogicità della motivazione; questioni di merito e valutazioni probatorie (intercettazioni, valutazione dichiarazioni collaboratori) sono di competenza del giudice di merito e difficilmente rivedibili in Cassazione.
- La retrodatazione della durata della misura cautelare richiede che gli elementi decisivi della seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti su cui si fondava la prima ordinanza e, di norma, che i procedimenti siano trattati dalla stessa autorità; diversa autorità giudicante e acquisizioni investigative successive giustificano il diniego della retrodatazione.
- L'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e del linguaggio criptico è tipicamente una valutazione di fatto: se il giudice di merito motiva secondo logica e massime di esperienza, la sua valutazione è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
- Per i reati di spaccio e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti esiste una presunzione relativa di pericolosità che rende più agevole la legittimazione della custodia cautelare, salvo che la difesa produca elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la sufficienza di misure meno afflittive.
- Per contestare efficacemente la custodia cautelare è necessario fornire argomentazioni specifiche e prove concrete (es. alternative concrete per impedire la reiterazione o dimostrare la non attualità delle esigenze cautelari), non semplici censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti.
- La qualificazione giuridica dei fatti (associazione vs. concorso di persone) richiede l'accertamento della struttura organizzativa, della divisione dei ruoli e della stabilità nell'operare: l'assenza di tali elementi può giustificare una diversa contestazione, ma vanno dimostrati con elementi probatori concreti.
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